Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'Art. 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (come modificato dall'Art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 e dall'Art. 41, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1). Art. 1. Oggetto dell'intervento regionale 1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalita' di seguito indicate. Art. 2. Soggetti destinatari 1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente regolamento, e' destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore. Art. 3. Requisiti di ammissibilita' 1. Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: reddito imponibile complessivo non superiore a 50 milioni di lire. Per reddito imponibile complessivo si intende quello costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare e riferito all'anno solare precedente all'anno scolastico cui si riferisce il contributo richiesto. Art. 4. Misura del contributo 1. L'importo del contributo e' fissato in L. 300.000 per studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede e' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, l'importo e' fissato in L. 400.000 e, qualora la distanza della residenza dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, in L. 500.000. 2. Gli importi suindicati vengono aumentati rispettivamente a L. 360.000, 480.000 e 600.000 per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo e' inferiore a lire 30 milioni. 3. In nessun caso il contributo puo' superare il limite di 1 milione di lire per ciascun nucleo familiare. 4. I contributi in parola sono cumulabili con eventuali sussidi concessi dai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1980. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di contributo e' formulata da un genitore, o dallo studente interessato se maggiorenne, e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza del nucleo familiare. 2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilita', che attesta: a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza; b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo; c) il reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi (modelli 101 e 102 rilasciati dai sostituti di imposta, modello della propria dichiarazione dei redditi); d) la regolare iscrizione dello studente all'istituto scolastico frequentato. Art. 6. Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi 1. Le province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare. 2. Gli elenchi vengono trasmessi alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura che provvede alla approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori. Art. 7. Verifiche e controlli 1. L'amministrazione regionale, i sensi dell'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, procede a idonei controlli a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente Art. 5. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le province presentano alla direzione regionale dell'istruzione e cultura, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate. Art. 8. Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno 1. Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi stessi sono corrisposti in misura intera nel caso di studenti appartenenti a nuclei familiari il cui complessivo e' inferiore a 30 milioni; nei rimanenti casi la misura del contributo unitario per studente viene proporzionalmente ridotta al livello necessario a garantire la pari copertura delle relative domande. Art. 9. Abrogazione di norme 1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 11 febbraio 2000, n. 042/Pres. e' abrogato. ANTONIONE