Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  per  le  spese  di
trasporto  scolastico  e  acquisto  libri  di  testo  a  favore delle
famiglie  con  studenti  iscritti  alla  scuola  secondaria superiore
previsti   dall'Art.   16,  commi  47  e  48  della  legge  regionale
12 febbraio  1998,  n.  3  (come  modificato dall'Art. 2, commi 2 e 3
della  legge  regionale 12 luglio 1999, n. 22 e dall'Art. 41, comma 1
della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1).
                               Art. 1.
                  Oggetto dell'intervento regionale
    1.  Nell'esercizio  della funzione di promozione del diritto allo
studio,  la  Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel
corso  di  ciascun  anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per
l'acquisto  dei  libri  di  testo,  dagli studenti che frequentano la
scuola  secondaria  superiore  e  che appartengono alle famiglie meno
abbienti,  mediante  la  concessione  di  contributi  finanziari, nei
limiti e secondo le modalita' di seguito indicate.
                               Art. 2.
                        Soggetti destinatari
    1.  Il  contributo per il diritto allo studio, di cui al presente
regolamento,  e'  destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al
proprio   interno,   studenti   iscritti  e  frequentanti  la  scuola
secondaria superiore.
                               Art. 3.
                     Requisiti di ammissibilita'
    1.  Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in
possesso  dei  seguenti requisiti: reddito imponibile complessivo non
superiore a 50 milioni di lire. Per reddito imponibile complessivo si
intende  quello  costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili
percepiti  a  qualsiasi  titolo dai componenti del nucleo familiare e
riferito  all'anno  solare  precedente  all'anno  scolastico  cui  si
riferisce il contributo richiesto.
                               Art. 4.
                        Misura del contributo
    1.   L'importo  del  contributo  e'  fissato  in  L. 300.000  per
studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede e'
ubicata  in  un  comune  diverso da quello di residenza, l'importo e'
fissato   in  L. 400.000  e,  qualora  la  distanza  della  residenza
dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, in L. 500.000.
    2.  Gli  importi  suindicati  vengono aumentati rispettivamente a
L. 360.000,  480.000 e 600.000 per gli studenti appartenenti a nuclei
familiari il cui reddito complessivo e' inferiore a lire 30 milioni.
    3.  In  nessun  caso  il  contributo puo' superare il limite di 1
milione di lire per ciascun nucleo familiare.
    4.  I  contributi in parola sono cumulabili con eventuali sussidi
concessi dai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1980.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  La domanda di contributo e' formulata da un genitore, o dallo
studente   interessato  se maggiorenne,  e  va  presentata  entro  il
30 aprile  di  ogni  anno  alla  provincia  di  residenza  del nucleo
familiare.
    2.  La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa
dal richiedente, sotto la propria responsabilita', che attesta:
      a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare,
come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza;
      b) la  distanza  tra  la  residenza  e  la  sede  della  scuola
frequentata   dallo   studente   per  il  quale  viene  richiesto  il
contributo;
      c) il  reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito
imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale
risulta  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi  (modelli 101 e 102
rilasciati   dai   sostituti   di   imposta,  modello  della  propria
dichiarazione dei redditi);
      d) la   regolare   iscrizione   dello   studente   all'istituto
scolastico frequentato.
                               Art. 6.
 Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi
    1.  Le  province provvedono alla raccolta delle domande pervenute
entro  il  termine  fissato; verificano la completezza della relativa
documentazione;  predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei
familiari  che  risultano  in possesso dei requisiti di ammissione al
contributo,  con  l'indicazione  dell'ammontare  spettante  a ciascun
nucleo familiare.
    2.   Gli  elenchi  vengono  trasmessi  alla  direzione  regionale
dell'istruzione  e  della  cultura che provvede alla approvazione dei
contributi  da  concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente
trasferimento  alle  province  delle somme dovute per l'erogazione ai
beneficiari dei rispettivi territori.
                               Art. 7.
                        Verifiche e controlli
    1.  L'amministrazione regionale, i sensi dell'Art. 11 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, procede a
idonei  controlli  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese  ai  sensi  del  precedente  Art.  5. Ad avvenuta erogazione dei
contributi,   le   province   presentano   alla  direzione  regionale
dell'istruzione  e  cultura,  a  titolo  di  rendiconto, l'elenco dei
beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate.
                               Art. 8.
Riduzione  della  misura del contributo in presenza di squilibrio tra
                  risorse disponibili e fabbisogno
    1.   Qualora  l'importo  complessivo  dei  contributi  dovuti  ai
soggetti  in  possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare
dello  stanziamento  autorizzato dal bilancio regionale, i contributi
stessi  sono  corrisposti  in  misura  intera  nel  caso  di studenti
appartenenti  a nuclei familiari il cui complessivo e' inferiore a 30
milioni;  nei  rimanenti  casi  la misura del contributo unitario per
studente  viene  proporzionalmente  ridotta  al  livello necessario a
garantire la pari copertura delle relative domande.
                               Art. 9.
                        Abrogazione di norme
    1.  Il  regolamento  approvato  con  decreto del presidente della
giunta regionale 11 febbraio 2000, n. 042/Pres. e' abrogato.
                              ANTONIONE