Regolamento   per   l'attuazione  degli  interventi  di  sostegno  di
programmi  di  alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole
del  Friuli-Venezia  Giulia  previsti ai sensi dell'Art. 5, comma 25,
della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.
                               Art. 1.
                 Iniziative ammissibili a contributo
    1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  contributi  previsti  ai sensi
dell'Art.  5,  comma  25, della legge regionale Il settembre 2000, n.
18,  a  sostegno  di  programmi  di  alfabetizzazione  informatica  e
telematica  nelle  scuole del Friuli-Venezia Giulia, sono individuate
le seguenti tipologie di iniziative formative:
      a) programmi  di  corsi o attivita' formative extra-curricolari
di  "prima  alfabetizzazione  informatica",  specificamente diretti a
promuovere  l'apprendimento  delle  conoscenze di base necessarie per
l'impiego della tecnologia informatica e telematica;
      b) progetti  che  prevedono  l'applicazione di nuove tecnologie
didattiche,   basate  sull'impiego  di  attrezzature  informatiche  e
multimediali  nelle  specifiche  discipline  che  formano oggetto dei
corsi curricolari o extra- curricolari;
      c) progetti  di  aggiornamento  professionale  di  insegnanti e
operatori scolastici, diretti a promuovere l'introduzione delle nuove
tecnologie  informatiche  nell'attivita'  didattica  e  in  attivita'
complementari,  ivi comprese la gestione di programmi di orientamento
scolastico.
                               Art. 2.
           Spese ammesse e limiti massimi di contribuzione
    1.   Nell'ambito  dei  programmi  di  iniziative  comprese  nelle
tipologie  indicate  all'Art.  1,  sono  riconosciute  ammissibili  a
contributo:
      a) le  spese  aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di
apparecchiature   e   attrezzature   informatiche   e   di  programmi
applicativi, entro il limite massimo di 8 milioni di lire;
      b) le  spese per prestazioni di servizi di assistenza tecnica e
di   consulenza   specialistica  per  l'attuazione  delle  iniziative
programmate, entro il limite massimo di 2 milioni di lire.
    2.  Il contributo puo' essere concesso in misura non superiore al
90 per cento della spesa ammessa.
                               Art. 3.
Soggetti  beneficiari,  termini  e  modalita'  di presentazione delle
                               domande
    1. I contributi sono concessi sulla base delle istanze presentate
da istituzioni scolastiche autonome e da comuni, singoli o associati,
entro il 31 ottobre di ciascun anno.
    2.   Le   domande,   sottoscritte   dal   legale   rappresentante
dell'istituzione  scolastica  o  dell'ente  locale  proponente devono
essere   corredate   da  una  documentazione  contenente  i  seguenti
elementi:
      a) relazione  illustrativa  del  programma  delle iniziative da
realizzare   e   della   loro  collocazione  nell'ambito  del  "Piano
dell'offerta formativa" dell'istituzione scolastica;
      b) quadro  analitico delle previsioni di spesa da sostenere per
l'attuazione  del programma, con specifica individuazione delle spese
relative a ciascuna delle categorie indicate al precedente Art. 2;
      c) indicazione  della quota di risorse proprie dell'istituzione
scolastica  o  dell'ente locale richiedente, messe a disposizione per
la   copertura  delle  spese  da  sostenere  per  l'  attuazione  del
programma.
    3.  Le  domande  presentate  dai  comuni  devono  inoltre  essere
accompagnate  da  un documento attestante l'adesione dell'istituzione
scolastica  con la quale l'ente locale collabora per la realizzazione
dell'iniziativa proposta
                               Art. 4.
        Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili
    1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle
istanze di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle
risorse  stanziate,  si  provvede  in  primo luogo al soddisfacimento
delle   istanze   relative   a   scuole   che   non  hanno  usufruito
nell'esercizio  precedente  di  contributo  regionale concesso per le
finalita'  della  medesima norma regionale. Si procede poi, in ordine
di  priorita',  al  soddisfacimento  delle  istanze relative a scuole
elementari  e  medie  e,  di  seguito, alle istanze relative a scuole
secondarie  superiori,  prevedendo  nell'ambito di queste ultime, ove
necessario,  una  riduzione proporzionale della misura del contributo
fino al livello compatibile con l'entita' dei mezzi disponibili.
                               Art. 5.
Modalita'  di  erogazione  e  controllo  dell'impiego  dei contributi
                              concessi
    1. All'erogazione dei contributi si provvede, a saldo, sulla base
della   presentazione  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  di  una
dichiarazione  che attesta il regolare impiego delle somme assegnate,
nel   rispetto   delle   indicazioni   recate  dal  provvedimento  di
concessione,  accompagnata,  nel  caso  di  interventi  effettuati su
istanza  di  istituzioni  scolastiche  autonome, dalla documentazione
giustificativa delle spese sostenute.
                               Art. 6.
                      disposizioni transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione del presente regolamento il
termine  per  la  presentazione  delle istanze di contributo ai sensi
delle disposizioni di cui all'Art. 3 e' fissato al 28 febbraio 2001.
    2.  Ai fini della ripartizione del primo stanziamento autorizzato
per  l'esercizio  finanziario  2000,  e'  attribuita  priorita'  alle
istanze  relative  a  scuole  che  non hanno usufruito dei contributi
previsti  per  gli  anni  1997,  1998  e  1999  ai  sensi della legge
regionale 18 aprile 1997, n. 15.
                              ANTONIONE