Regolamento per l'attuazione degli interventi di sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole del Friuli-Venezia Giulia previsti ai sensi dell'Art. 5, comma 25, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18. Art. 1. Iniziative ammissibili a contributo 1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti ai sensi dell'Art. 5, comma 25, della legge regionale Il settembre 2000, n. 18, a sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, sono individuate le seguenti tipologie di iniziative formative: a) programmi di corsi o attivita' formative extra-curricolari di "prima alfabetizzazione informatica", specificamente diretti a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base necessarie per l'impiego della tecnologia informatica e telematica; b) progetti che prevedono l'applicazione di nuove tecnologie didattiche, basate sull'impiego di attrezzature informatiche e multimediali nelle specifiche discipline che formano oggetto dei corsi curricolari o extra- curricolari; c) progetti di aggiornamento professionale di insegnanti e operatori scolastici, diretti a promuovere l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche nell'attivita' didattica e in attivita' complementari, ivi comprese la gestione di programmi di orientamento scolastico. Art. 2. Spese ammesse e limiti massimi di contribuzione 1. Nell'ambito dei programmi di iniziative comprese nelle tipologie indicate all'Art. 1, sono riconosciute ammissibili a contributo: a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi, entro il limite massimo di 8 milioni di lire; b) le spese per prestazioni di servizi di assistenza tecnica e di consulenza specialistica per l'attuazione delle iniziative programmate, entro il limite massimo di 2 milioni di lire. 2. Il contributo puo' essere concesso in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa. Art. 3. Soggetti beneficiari, termini e modalita' di presentazione delle domande 1. I contributi sono concessi sulla base delle istanze presentate da istituzioni scolastiche autonome e da comuni, singoli o associati, entro il 31 ottobre di ciascun anno. 2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica o dell'ente locale proponente devono essere corredate da una documentazione contenente i seguenti elementi: a) relazione illustrativa del programma delle iniziative da realizzare e della loro collocazione nell'ambito del "Piano dell'offerta formativa" dell'istituzione scolastica; b) quadro analitico delle previsioni di spesa da sostenere per l'attuazione del programma, con specifica individuazione delle spese relative a ciascuna delle categorie indicate al precedente Art. 2; c) indicazione della quota di risorse proprie dell'istituzione scolastica o dell'ente locale richiedente, messe a disposizione per la copertura delle spese da sostenere per l' attuazione del programma. 3. Le domande presentate dai comuni devono inoltre essere accompagnate da un documento attestante l'adesione dell'istituzione scolastica con la quale l'ente locale collabora per la realizzazione dell'iniziativa proposta Art. 4. Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili 1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle istanze di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle risorse stanziate, si provvede in primo luogo al soddisfacimento delle istanze relative a scuole che non hanno usufruito nell'esercizio precedente di contributo regionale concesso per le finalita' della medesima norma regionale. Si procede poi, in ordine di priorita', al soddisfacimento delle istanze relative a scuole elementari e medie e, di seguito, alle istanze relative a scuole secondarie superiori, prevedendo nell'ambito di queste ultime, ove necessario, una riduzione proporzionale della misura del contributo fino al livello compatibile con l'entita' dei mezzi disponibili. Art. 5. Modalita' di erogazione e controllo dell'impiego dei contributi concessi 1. All'erogazione dei contributi si provvede, a saldo, sulla base della presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una dichiarazione che attesta il regolare impiego delle somme assegnate, nel rispetto delle indicazioni recate dal provvedimento di concessione, accompagnata, nel caso di interventi effettuati su istanza di istituzioni scolastiche autonome, dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute. Art. 6. disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 3 e' fissato al 28 febbraio 2001. 2. Ai fini della ripartizione del primo stanziamento autorizzato per l'esercizio finanziario 2000, e' attribuita priorita' alle istanze relative a scuole che non hanno usufruito dei contributi previsti per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 15. ANTONIONE