Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi di cui all'Art. 13
della  legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'Art. 7, comma
11  della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento,
l'acquisto  e  la  costruzione di nuove strutture per il ricovero dei
cani e dei gatti.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a
    1.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  criteri  per  la
concessione   dei   contributi  previsti  dall'Art.  13  della  legge
regionale  n.  39/1990,  come  modificato  dalla  legge  regionale n.
13/2000  finalizzati  all'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione
di  strutture  per  il  ricovero dei cani catturati perche' vaganti o
rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che
vivono in liberta'.
                               Art. 2.
                       Tipologia di contributi
    1.  Il  raggiungimento  delle  finalita' di cui all'Art. 1, viene
perseguito attraverso la concessione dei contributi in conto capitale
fino   all'80%   della   spesa  ammissibile  per  l'ammodernamento  o
l'acquisto  di  strutture  esistenti  nonche'  per  la costruzione di
strutture  per  il  ricovero  dei  cani  catturati  perche' vaganti o
rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che
vivono in liberta'.
    2.  Qualora  si  tratti  di  acquisto  di strutture esistenti che
abbiano   gia'   fruito,   per  il  loro  ammodernamento  o  la  loro
realizzazione,  di  contributi  regionali, l'ammontare del contributo
per   l'acquisto   sara'   decurtato   dell'importo   dei  precedenti
contributi.
                               Art. 3.
                             Destinatari
    1.  I  destinatari  dei  contributi  di  cui  all'Art.  2 sono le
provincie,  i  comuni singoli o associati, i loro consorzi, i privati
titolari  di  ricoveri  convenzionati, gli enti o associazioni le cui
finalita'  rientrino  fra  quelle  previste  dalla legge regionale n.
39/1990.
                               Art. 4.
                       Criteri di assegnazione
    1.  Per  l'assegnazione dei contributi sono ritenute prioritarie,
nell'ordine, le istanze inoltrate per:
      a) l'ammodernamento  delle  strutture esistenti, con precedenza
per quelle che non abbiano gia' fruito di contributi regionali per il
loro ammodernamento, acquisto e costruzione;
      b) la costruzione di nuove strutture il cui progetto preveda il
ricovero  di  un  massimo  di 200 cani per i canili e 100 gatti per i
gattili,  nelle  provincie  sprovviste  di  dette strutture o qualora
quelle esistenti risultino inadeguabili;
      c) l'acquisto delle strutture esistenti.
                               Art. 5.
          Modalita' di inoltro delle domande di contributi
    1.  I  contributi  di  cui all'Art. 2 vengono concessi su istanza
degli  interessati,  da  presentare  alla  direzione  regionale della
sanita'  e  delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno,
utilizzando  un  apposito modello pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
      a) il progetto di massima dell'opera da realizzare per le nuove
strutture  e  quelle  da  ammodernare,  accompagnato da una relazione
tecnico   descrittiva   dell'impianto,   con  indicazione  del  costo
complessivo;
      b) copia   del  contratto  preliminare  di  compravendita,  con
indicazione  del  costo,  planimetria e relazione tecnico descrittiva
dell'impianto.
                               Art. 6.
                      Disposizione transitoria
    1.  Sono  considerate  valide  le domande pervenute anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento. Per le
medesime  la  direzione  regionale  della  sanita'  e delle politiche
sociali   puo'   richiedere   l'integrazione   della   documentazione
presentata.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE