Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'Art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti. Art. 1. F i n a l i t a 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come modificato dalla legge regionale n. 13/2000 finalizzati all'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perche' vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in liberta'. Art. 2. Tipologia di contributi 1. Il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1, viene perseguito attraverso la concessione dei contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per l'ammodernamento o l'acquisto di strutture esistenti nonche' per la costruzione di strutture per il ricovero dei cani catturati perche' vaganti o rinunciati dai proprietari e per il ricovero temporaneo dei gatti che vivono in liberta'. 2. Qualora si tratti di acquisto di strutture esistenti che abbiano gia' fruito, per il loro ammodernamento o la loro realizzazione, di contributi regionali, l'ammontare del contributo per l'acquisto sara' decurtato dell'importo dei precedenti contributi. Art. 3. Destinatari 1. I destinatari dei contributi di cui all'Art. 2 sono le provincie, i comuni singoli o associati, i loro consorzi, i privati titolari di ricoveri convenzionati, gli enti o associazioni le cui finalita' rientrino fra quelle previste dalla legge regionale n. 39/1990. Art. 4. Criteri di assegnazione 1. Per l'assegnazione dei contributi sono ritenute prioritarie, nell'ordine, le istanze inoltrate per: a) l'ammodernamento delle strutture esistenti, con precedenza per quelle che non abbiano gia' fruito di contributi regionali per il loro ammodernamento, acquisto e costruzione; b) la costruzione di nuove strutture il cui progetto preveda il ricovero di un massimo di 200 cani per i canili e 100 gatti per i gattili, nelle provincie sprovviste di dette strutture o qualora quelle esistenti risultino inadeguabili; c) l'acquisto delle strutture esistenti. Art. 5. Modalita' di inoltro delle domande di contributi 1. I contributi di cui all'Art. 2 vengono concessi su istanza degli interessati, da presentare alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando un apposito modello pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) il progetto di massima dell'opera da realizzare per le nuove strutture e quelle da ammodernare, accompagnato da una relazione tecnico descrittiva dell'impianto, con indicazione del costo complessivo; b) copia del contratto preliminare di compravendita, con indicazione del costo, planimetria e relazione tecnico descrittiva dell'impianto. Art. 6. Disposizione transitoria 1. Sono considerate valide le domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le medesime la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali puo' richiedere l'integrazione della documentazione presentata. Art. 7. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE