Regolamento   di  esecuzione  dell'Art.  40,  comma  1,  della  legge
regionale   n.   30/1999   in   materia   di  gestione  ed  esercizio
dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 1.
Modalita'  di  autorizzazione  alla  conversione in azienda venatoria
            delle riserve di caccia private o consorziali
    1.  Le  riserve di caccia private o consorziali che hanno chiesto
l'applicazione  della  disposizione  prevista  dall'Art. 40, comma 7,
della  legge  regionale  n. 30/1999, devono rappresentare il possesso
dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  mediante  la produzione dei
documenti  previsti dal decreto del presidente della giunta regionale
n.  0375/Pres.  del  25 ottobre  2000  per  l'istituzione  di azienda
faunistico-venatoria ovvero di azienda agri-turistico-venatoria.
    2.  La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, a
pena  di  decadenza dell'applicazione della priorita' e delle deroghe
previste  dall'Art.  40,  comma  7, della legge regionale n. 30/1999,
entro   il  15 marzo  2001,  al  sevizio  autonomo  per  la  gestione
faunistica e venatoria.
                               Art. 2.
                        Termine procedimento
    1.  Il  servizio  autonomo per la gestione faunistica e venatoria
provvede,  entro  il  15 maggio  2001, ad emanare il provvedimento di
autorizzazione ovvero a respingere la richiesta.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE