Regolamento di esecuzione dell'Art. 40, comma 1, della legge regionale n. 30/1999 in materia di gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 1. Modalita' di autorizzazione alla conversione in azienda venatoria delle riserve di caccia private o consorziali 1. Le riserve di caccia private o consorziali che hanno chiesto l'applicazione della disposizione prevista dall'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, devono rappresentare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi mediante la produzione dei documenti previsti dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000 per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria ovvero di azienda agri-turistico-venatoria. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza dell'applicazione della priorita' e delle deroghe previste dall'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, entro il 15 marzo 2001, al sevizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. Art. 2. Termine procedimento 1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede, entro il 15 maggio 2001, ad emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero a respingere la richiesta. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE