Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari. Art. 2. Tipologia degli interventi 1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in misura non superiore al 95% della spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte: a) alla promozione della cultura della solidarieta' e all'orientamento dei volontari; b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari. Art. 3. Destinatari 1. I destinatari dei contributi di cui all'Art. 2 sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario saranno ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. E' ammessa la presentazione di domande anche da parte di piu' organizzazioni congiuntamente a condizione che siano tutte regolarmente iscritte secondo quanto previsto dal comma 1. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, comprensive della relazione illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, devono essere presentate al servizio del volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno, secondo le disposizioni dell'Art. 6 della legge regionale n. 7/2000. 2. Al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle domande di contributo, il direttore del servizio del volontariato adotta con decreto un modello di domanda da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 5. Criteri di assegnazione 1. I contributi per le iniziative concernenti la promozione della cultura della solidarieta' e l'orientamento dei volontari saranno assegnati annualmente entro la quota massima del 10% dello stanziamento disponibile sul capitolo; le risorse eventualmente non utilizzate verranno destinate per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere attuate mediante manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attivita' diverse rivolte a sensibilizzare la collettivita' in merito a situazioni di disagio, infermita', bisogno o altre ovvero mediante iniziative rivolte ad indirizzare gli interessati verso una o altra attivita' di volontariato. 3. Ogni progetto presentato non potra' superare l'importo di L. 10.000.000 di spesa e non saranno ammessi piu' di due progetti per ciascuna organizzazione proponente nell'anno. 4. Al fine dell'assegnazione dei contributi, i progetti presentati ai sensi dei commi precedenti saranno inseriti in una graduatoria formata secondo i seguenti criteri: a) saranno considerati con priorita' i progetti riconducibili alle seguenti tipologie: progetti orientati alla sensibilizzazione nei confronti di situazioni di emergenze sociali, anche su segnalazione da parte di enti o istituzioni interessate; progetti rivolti a situazioni specifiche di disagio, infermita' ovvero a soggetti svantaggiati; progetti che prevedano collegamenti o adesioni da parte di enti pubblici; progetti promossi da parte di piu' organizzazioni congiuntamente; b) nell'ambito delle predette tipologie, le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto, tenuto conto dei costi e della validita' dell'iniziativa desunta dalla relazione illustrativa. 5. Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari ogni progetto presentato non potra' superare l'importo di L. 25.000.000 e quelli presentati da organizzazioni iscritte nel settore culturale e dalle associazioni sportive, qualora non finalizzati ad attivita' di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o per la salvaguardia dei beni culturali, non potranno superare l'importo di L. 15.000.000; i predetti importi devono considerarsi come limite massimo per ciascuna organizzazione anche nel caso della presentazione di piu' progetti. 6. I progetti formativi devono riferirsi alle attivita' e finalita' statutarie delle singole organizzazioni. 7. Non saranno ammessi a contributo i progetti formativi che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti. 8. Non saranno in ogni caso ammesse a contributo domande e relativi progetti rivolti: a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini; b) all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nelle attivita' ordinarie o correnti. 9. Al fine dell'assegnazione dei contributi, i progetti presentati ai sensi del comma 5 saranno inseriti in una graduatoria formata secondo i seguenti criteri: a) saranno considerati con priorita' i progetti formativi riconducibili alle seguenti tipologie: progetti relativi ad emergenze sociali, anche su segnalazione di enti o istituzioni interessate; progetti rivolti a situazioni specifiche di disagio, infermita' ovvero di soggetti svantaggiati; progetti promossi da parte di piu' organizzazioni congiuntamente; b) nell'ambito delle predette tipologie le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalita' dei docenti nonche' degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa. 10. La valutazione dei progetti prevista dai commi 4 e 9 viene effettuata sulla base del parere espresso dal comitato regionale per il volontariato previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995. Art. 6. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria formulata ai sensi dell'Art. 5, entro il limite dello stanziamento previsto sul capitolo di bilancio. 2. L'erogazione dei contributi avra' luogo nella misura del 90% in via anticipata ed il saldo verra' corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto; nel caso in cui l'organizzazione risulti gia' beneficiaria di contributi negli esercizi precedenti, l'erogazione sara' disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto dei contributi gia' percepiti. Art. 7. Rendicontazione 1. La documentazione a rendiconto dovra' essere prodotta ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 2. I termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto che non possono comunque essere superiori ad un anno. 3. Le eventuali richieste di proroga dei termini di cui al comma precedente possono essere accolte dal servizio del volontariato, su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati dovranno essere restituiti all'amministrazione regionale. 4. Le spese, secondo le categorie indicate nel preventivo di spesa, saranno considerate ammissibili solo se riferite al progetto; per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari saranno di regola riconosciute le categorie di spesa per docenza, locazione, oneri diversi, assicurazioni, rimborsi spese ai volontari mentre per le iniziative concernenti la cultura della solidarieta' o l'orientamento dei volontari saranno di regola riconosciute le categorie di spesa per relatori, locazione e oneri diversi. 5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto saranno riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 10% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 6. Sono fatti salvi i casi di revoca del contributo previsti dalla normativa regionale vigente. Art. 8. Verifiche 1. Il servizio del volontariato dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 2. Possono altresi' essere disposte, in qualunque momento, le verifiche di cui all'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 9. Norma transitoria 1. Per l'anno 2001, sono ammesse a contributo le domande presentate, entro il termine previsto dall'Art. 4, dalle organizzazioni di volontariato che risultino iscritte al registro entro il mese di febbraio del 2001. Art. 10. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE