Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della
legge  regionale  n.  12/1995 e successive modifiche ed integrazioni,
per  iniziative  finalizzate  alla  promozione  della  cultura  della
solidarieta'  ed  all'orientamento,  alla formazione ed aggiornamento
dei volontari.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Il   presente   regolamento  disciplina  i  criteri  per  la
concessione dei contributi previsti dall'Art. 8 della legge regionale
n.  12/1995  e  successive  modifiche ed integrazioni, per iniziative
finalizzate  alla  promozione  della  cultura  della  solidarieta' ed
all'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari.
                               Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
    1.  I  contributi  di  cui all'art. 1 sono concessi in misura non
superiore  al  95%  della  spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei
progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte:
      a) alla   promozione   della   cultura   della  solidarieta'  e
all'orientamento dei volontari;
      b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.
                               Art. 3.
                             Destinatari
    1.  I  destinatari  dei  contributi  di  cui  all'Art.  2 sono le
organizzazioni  di volontariato iscritte nel registro generale di cui
all'Art.   6   della  legge  regionale  n.  12/1995  o  le  forme  di
coordinamento  regionale  statutariamente  disciplinate;  per ciascun
esercizio  finanziario  saranno  ammesse  le domande presentate dalle
organizzazioni  che  risultino  iscritte  nel registro al 31 dicembre
dell'anno precedente.
    2.  E' ammessa la presentazione di domande anche da parte di piu'
organizzazioni   congiuntamente   a   condizione   che   siano  tutte
regolarmente iscritte secondo quanto previsto dal comma 1.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.   Le   domande  di  contributo,  comprensive  della  relazione
illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, devono essere
presentate  al servizio del volontariato entro il mese di febbraio di
ciascun  anno,  secondo  le  disposizioni  dell'Art.  6  della  legge
regionale n. 7/2000.
    2.  Al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle
domande  di  contributo,  il  direttore del servizio del volontariato
adotta con decreto un modello di domanda da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                               Art. 5.
                       Criteri di assegnazione
    1. I contributi per le iniziative concernenti la promozione della
cultura  della  solidarieta'  e  l'orientamento dei volontari saranno
assegnati   annualmente   entro   la  quota  massima  del  10%  dello
stanziamento  disponibile  sul capitolo; le risorse eventualmente non
utilizzate  verranno  destinate  per  le  iniziative di formazione ed
aggiornamento dei volontari.
    2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1  possono essere attuate
mediante  manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attivita' diverse
rivolte  a  sensibilizzare la collettivita' in merito a situazioni di
disagio,  infermita',  bisogno  o  altre  ovvero  mediante iniziative
rivolte ad indirizzare gli interessati verso una o altra attivita' di
volontariato.
    3.  Ogni  progetto  presentato  non  potra' superare l'importo di
L. 10.000.000 di spesa e non saranno ammessi piu' di due progetti per
ciascuna organizzazione proponente nell'anno.
    4.   Al   fine   dell'assegnazione  dei  contributi,  i  progetti
presentati  ai  sensi  dei  commi  precedenti saranno inseriti in una
graduatoria formata secondo i seguenti criteri:
      a) saranno  considerati  con priorita' i progetti riconducibili
alle seguenti tipologie:
        progetti  orientati  alla  sensibilizzazione nei confronti di
situazioni  di  emergenze  sociali, anche su segnalazione da parte di
enti   o  istituzioni  interessate;  progetti  rivolti  a  situazioni
specifiche  di  disagio,  infermita'  ovvero a soggetti svantaggiati;
progetti  che  prevedano  collegamenti  o  adesioni  da parte di enti
pubblici;   progetti   promossi   da  parte  di  piu'  organizzazioni
congiuntamente;
      b) nell'ambito  delle  predette  tipologie,  le domande saranno
considerate  in  base alla valutazione del progetto, tenuto conto dei
costi  e  della  validita'  dell'iniziativa  desunta  dalla relazione
illustrativa.
    5.  Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari
ogni   progetto   presentato   non   potra'   superare  l'importo  di
L. 25.000.000  e  quelli  presentati  da  organizzazioni iscritte nel
settore   culturale   e  dalle  associazioni  sportive,  qualora  non
finalizzati  ad  attivita'  di  volontariato nei confronti di persone
svantaggiate  o  per la salvaguardia dei beni culturali, non potranno
superare  l'importo  di  L. 15.000.000;  i  predetti  importi  devono
considerarsi  come  limite  massimo per ciascuna organizzazione anche
nel caso della presentazione di piu' progetti.
    6.  I  progetti  formativi  devono  riferirsi  alle  attivita'  e
finalita' statutarie delle singole organizzazioni.
    7.  Non  saranno  ammessi  a  contributo i progetti formativi che
prevedano  quote  di  iscrizione  o  altri  versamenti  a  carico dei
partecipanti.
    8.  Non  saranno  in  ogni  caso  ammesse  a contributo domande e
relativi progetti rivolti:
      a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini;
      b) all'attuazione  di  iniziative  promozionali o istituzionali
rientranti nelle attivita' ordinarie o correnti.
    9.   Al   fine   dell'assegnazione  dei  contributi,  i  progetti
presentati  ai  sensi del comma 5 saranno inseriti in una graduatoria
formata secondo i seguenti criteri:
      a) saranno  considerati  con  priorita'  i  progetti  formativi
riconducibili alle seguenti tipologie:
        progetti relativi ad emergenze sociali, anche su segnalazione
di enti o istituzioni interessate;
        progetti   rivolti   a   situazioni  specifiche  di  disagio,
infermita' ovvero di soggetti svantaggiati;
        progetti   promossi   da   parte   di   piu'   organizzazioni
congiuntamente;
      b) nell'ambito  delle  predette  tipologie  le  domande saranno
considerate  in  base  alla valutazione del progetto tenuto conto dei
costi,  del numero dei volontari partecipanti, della professionalita'
dei  docenti  nonche' degli altri elementi desumibili dalla relazione
illustrativa.
    10.  La  valutazione  dei progetti prevista dai commi 4 e 9 viene
effettuata  sulla base del parere espresso dal comitato regionale per
il  volontariato  previsto  dall'Art.  3  della  legge  regionale  n.
12/1995.
                               Art. 6.
              Concessione ed erogazione dei contributi
    1.  Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi
secondo  l'ordine  della  graduatoria formulata ai sensi dell'Art. 5,
entro il limite dello stanziamento previsto sul capitolo di bilancio.
    2.  L'erogazione  dei contributi avra' luogo nella misura del 90%
in  via  anticipata  ed  il  saldo verra' corrisposto contestualmente
all'approvazione  del  rendiconto;  nel  caso in cui l'organizzazione
risulti  gia'  beneficiaria  di contributi negli esercizi precedenti,
l'erogazione  sara'  disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto
dei contributi gia' percepiti.
                               Art. 7.
                           Rendicontazione
    1. La documentazione a rendiconto dovra' essere prodotta ai sensi
dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  I  termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto
di  erogazione,  tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione
del progetto che non possono comunque essere superiori ad un anno.
    3.  Le eventuali richieste di proroga dei termini di cui al comma
precedente  possono  essere accolte dal servizio del volontariato, su
istanza  debitamente  motivata  e  per un periodo non superiore a sei
mesi;  oltre tale termine gli importi non documentati dovranno essere
restituiti all'amministrazione regionale.
    4.  Le  spese,  secondo  le  categorie indicate nel preventivo di
spesa,  saranno considerate ammissibili solo se riferite al progetto;
per  le  iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento  dei volontari
saranno  di  regola  riconosciute  le categorie di spesa per docenza,
locazione,  oneri diversi, assicurazioni, rimborsi spese ai volontari
mentre  per le iniziative concernenti la cultura della solidarieta' o
l'orientamento  dei  volontari  saranno  di  regola  riconosciute  le
categorie di spesa per relatori, locazione e oneri diversi.
    5.  Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto saranno
riconosciute,  in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro
il  limite massimo del 10% dell'importo relativo a ciascuna categoria
di spesa.
    6.  Sono  fatti  salvi  i  casi di revoca del contributo previsti
dalla normativa regionale vigente.
                               Art. 8.
                              Verifiche
    1.  Il  servizio  del  volontariato dispone verifiche contabili a
campione  sulla  documentazione  presentata  a  rendiconto  ai  sensi
dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Possono  altresi'  essere  disposte, in qualunque momento, le
verifiche di cui all'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 9.
                          Norma transitoria
    1.  Per  l'anno  2001,  sono  ammesse  a  contributo  le  domande
presentate,   entro   il   termine   previsto   dall'Art.   4,  dalle
organizzazioni  di  volontariato  che  risultino iscritte al registro
entro il mese di febbraio del 2001.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE