Art. 2.
                     Tipologie degli interventi
    1.  Le  tipologie di interventi effettuabili ai sensi dell'Art. 2
della legge regionale n. 35/1997, sono i seguenti:
      a) salvataggio di persone e recupero di persone anche decedute;
nell'ambito di tale tipo di intervento sono compresi:
        1.  voli  per  il  recupero  di  persone  infortunate e/o che
necessitano di medicalizzazione urgente;
        2. voli per il recupero di persone illese in difficolta';
        3. voli per il recupero di deceduti;
        4. interventi di ricerca di persone disperse;
      b) trasporto  di  ammalati  gravi o infortunati verso strutture
sanitarie;  rientrano  in  tale  tipo di intervento i voli effettuati
verso  le  strutture  sanitarie regionali ovvero, previo accertamento
della  necessita',  verso  strutture  sanitarie specializzate situate
fuori dal territorio regionale;
      c) soccorso e trasporto di persone, mezzi, viveri e materiali a
seguito   di   microemergenze  ed  emergenze  dovute  a  calamita'  o
catastrofi. Rientrano in tale tipo di intervento:
        1.  la  ricerca di persone ed autoveicoli dispersi a causa di
frane,  valanghe, esondazioni di corsi d'acqua, incidenti o emergenze
simili  anche  qualora  sussista  il  dubbio  che risultino coinvolte
persone;
        2.   la   ricerca  di  aerei  a  motore,  mongolfiere,  aerei
ultraleggeri,  alianti  ed  elicotteri,  anche  in collaborazione con
altre organizzazioni, dispersi sul territorio regionale;
        3.  l'accertamento  delle  condizioni  fisiche  e  delle piu'
urgenti  necessita'  di  persone  o  di  comunita'  isolate  a  causa
dell'interruzione delle normali vie di comunicazione e gli interventi
finalizzati ad evitare piu' gravi danni alle persone;
        4.  il trasporto di viveri, medicinali, mezzi e materiali per
il  soccorso  a  persone,  centri  abitati e per nuclei di animali in
difficolta' o isolati;
      d) trasporto   di   personale,   mezzi  d'opera,  materiali  ed
attrezzature  diverse  e attivita' di lavoro al gancio necessarie per
l'esecuzione  di  lavori  di pubblico interesse eseguiti direttamente
dall'Amministrazione regionale;
      e) trasporto di persone e cose per lo spegnimento degli incendi
boschivi,  ivi comprese le attivita' di formazione e di aggiornamento
del personale addetto;
      f) trasporto   di   persone   per   l'effettuazione  di  studi,
ricognizioni ed accertamenti per conto dell'amministrazione regionale
o comunque autorizzati dalla medesima;
      g) esercitazione  degli  addetti al volo, al soccorso tecnico e
sanitario e per l'addestramento di nuovo personale; rientrano in tale
tipologia  l'aggiornamento  annuale  e la formazione del personale il
cui  programma  e'  demandato,  qualora  il  servizio avvenga tramite
affidamento a terzi, al piano predisposto dall'appaltatore e soggetto
all'approvazione  della  struttura regionale competente in materia di
protezione   civile.   La   disciplina   dell'aggiornamento  e  della
formazione  costituisce  elemento di apposite previsioni contenute in
specifici provvedimenti amministrativi della giunta regionale ovvero,
qualora  il  servizio sia affidato a soggetti esterni, dal capitolato
speciale  di  appalto del servizio di trasporto a mezzo elicotteri di
cui all'Art. 5;
      h) recupero  di sostanze tossiche o nocive, carcasse di animali
e  rottami  abbandonati qualora dal ritardo derivante dalla rimozione
con  altri  mezzi  possa  prodursi  pericolo  per  la  salute  o  per
l'ambiente;
      i) interventi  fuori  dal  territorio regionale, secondo quanto
disposto all'Art. 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1997.
    2.  Gli  interventi  di  cui  all'Art. 6 della legge regionale n.
35/1997 possono consistere, fra gli altri:
      a) in   servizi   di  prevenzione  in  occasione  di  pubbliche
manifestazioni;
      b) in  servizi  di  promozione  dell'immagine  della Regione in
ambito nazionale o internazionale anche in concomitanza con i servizi
di cui alla lett. a);
      c) in servizi di accoglienza e trasporto di pubbliche autorita'
civili, militari e religiose in visita nella regione;
      d)  concorso  nel trasporto a valle dei rifiuti solidi giacenti
presso  rifugi alpini non serviti da strade carrozzabili transitabili
o   da  altri  mezzi  idonei  di  comunicazione,  quali  teleferiche,
telecabine,  funivie  o  altri, e concomitante concorso nel trasporto
verso  monte  di  derrate  alimentari  e di materiale occorrente alla
gestione dei rifugi;
      e) concorso  nel trasporto di mezzi tecnici e prodotti agricoli
in  alpeggi,  ivi compresi i voli per il recupero di animali feriti o
carcasse di animali, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n.
30  (Interventi  regionali  in  materia di agricoltura), e successive
modificazioni;
      f) interventi,  richiesti  da  enti pubblici competenti, la cui
effettuazione   miri   alla   salvaguardia  del  territorio  ed  alla
prevenzione  dei rischi per la salute e l'ambiente ovvero concernenti
le opere pubbliche o i servizi di pubblica utilita'.
    3.  Gli interventi di cui al comma 1, lett. a), n. 2, 3 e 4, e al
comma  2,  lett.  d), e) e f), sono effettuati secondo le modalita' e
con   l'eventuale   corresponsione,  da  parte  dei  beneficiari  del
servizio,  dei  corrispettivi  determinati dalla giunta regionale con
proprio  provvedimento,  come  previsto  dall'Art.  5, comma 3, della
legge regionale n. 35/1997.