Art. 2. Tipologie degli interventi 1. Le tipologie di interventi effettuabili ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale n. 35/1997, sono i seguenti: a) salvataggio di persone e recupero di persone anche decedute; nell'ambito di tale tipo di intervento sono compresi: 1. voli per il recupero di persone infortunate e/o che necessitano di medicalizzazione urgente; 2. voli per il recupero di persone illese in difficolta'; 3. voli per il recupero di deceduti; 4. interventi di ricerca di persone disperse; b) trasporto di ammalati gravi o infortunati verso strutture sanitarie; rientrano in tale tipo di intervento i voli effettuati verso le strutture sanitarie regionali ovvero, previo accertamento della necessita', verso strutture sanitarie specializzate situate fuori dal territorio regionale; c) soccorso e trasporto di persone, mezzi, viveri e materiali a seguito di microemergenze ed emergenze dovute a calamita' o catastrofi. Rientrano in tale tipo di intervento: 1. la ricerca di persone ed autoveicoli dispersi a causa di frane, valanghe, esondazioni di corsi d'acqua, incidenti o emergenze simili anche qualora sussista il dubbio che risultino coinvolte persone; 2. la ricerca di aerei a motore, mongolfiere, aerei ultraleggeri, alianti ed elicotteri, anche in collaborazione con altre organizzazioni, dispersi sul territorio regionale; 3. l'accertamento delle condizioni fisiche e delle piu' urgenti necessita' di persone o di comunita' isolate a causa dell'interruzione delle normali vie di comunicazione e gli interventi finalizzati ad evitare piu' gravi danni alle persone; 4. il trasporto di viveri, medicinali, mezzi e materiali per il soccorso a persone, centri abitati e per nuclei di animali in difficolta' o isolati; d) trasporto di personale, mezzi d'opera, materiali ed attrezzature diverse e attivita' di lavoro al gancio necessarie per l'esecuzione di lavori di pubblico interesse eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale; e) trasporto di persone e cose per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese le attivita' di formazione e di aggiornamento del personale addetto; f) trasporto di persone per l'effettuazione di studi, ricognizioni ed accertamenti per conto dell'amministrazione regionale o comunque autorizzati dalla medesima; g) esercitazione degli addetti al volo, al soccorso tecnico e sanitario e per l'addestramento di nuovo personale; rientrano in tale tipologia l'aggiornamento annuale e la formazione del personale il cui programma e' demandato, qualora il servizio avvenga tramite affidamento a terzi, al piano predisposto dall'appaltatore e soggetto all'approvazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile. La disciplina dell'aggiornamento e della formazione costituisce elemento di apposite previsioni contenute in specifici provvedimenti amministrativi della giunta regionale ovvero, qualora il servizio sia affidato a soggetti esterni, dal capitolato speciale di appalto del servizio di trasporto a mezzo elicotteri di cui all'Art. 5; h) recupero di sostanze tossiche o nocive, carcasse di animali e rottami abbandonati qualora dal ritardo derivante dalla rimozione con altri mezzi possa prodursi pericolo per la salute o per l'ambiente; i) interventi fuori dal territorio regionale, secondo quanto disposto all'Art. 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1997. 2. Gli interventi di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 35/1997 possono consistere, fra gli altri: a) in servizi di prevenzione in occasione di pubbliche manifestazioni; b) in servizi di promozione dell'immagine della Regione in ambito nazionale o internazionale anche in concomitanza con i servizi di cui alla lett. a); c) in servizi di accoglienza e trasporto di pubbliche autorita' civili, militari e religiose in visita nella regione; d) concorso nel trasporto a valle dei rifiuti solidi giacenti presso rifugi alpini non serviti da strade carrozzabili transitabili o da altri mezzi idonei di comunicazione, quali teleferiche, telecabine, funivie o altri, e concomitante concorso nel trasporto verso monte di derrate alimentari e di materiale occorrente alla gestione dei rifugi; e) concorso nel trasporto di mezzi tecnici e prodotti agricoli in alpeggi, ivi compresi i voli per il recupero di animali feriti o carcasse di animali, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni; f) interventi, richiesti da enti pubblici competenti, la cui effettuazione miri alla salvaguardia del territorio ed alla prevenzione dei rischi per la salute e l'ambiente ovvero concernenti le opere pubbliche o i servizi di pubblica utilita'. 3. Gli interventi di cui al comma 1, lett. a), n. 2, 3 e 4, e al comma 2, lett. d), e) e f), sono effettuati secondo le modalita' e con l'eventuale corresponsione, da parte dei beneficiari del servizio, dei corrispettivi determinati dalla giunta regionale con proprio provvedimento, come previsto dall'Art. 5, comma 3, della legge regionale n. 35/1997.