Art. 5.
                   Capitolato speciale di appalto
    1.  Qualora  il servizio di trasporto a mezzo elicotteri avvenga,
secondo quanto previsto dall'Art. 1 della legge regionale n. 35/1997,
tramite  affidamento  a terzi, il medesimo risulta anche disciplinato
dal  capitolato  speciale di appalto che deve contenere, fra l'altro,
la disciplina dei seguenti aspetti:
      a) oggetto, durata del contratto ed ambito di operativita';
      b) basi   di   elisoccorso,  orari  di  attivita'  e  tempi  di
attivazione;
      c) aeromobili, loro manutenzione ed eventuali sostituzioni;
      d) eventuali prestazioni aggiuntive;
      e) vincoli normativi;
      f) oneri, compiti, responsabilita' e requisiti dell'appaltatore
e del proprio personale;
      g) modalita' di gestione del servizio;
      h) specifiche e requisiti minimi del personale di volo;
      i) modalita' di inserimento di nuovo personale;
      l) aggiornamento e formazione professionale del personale;
      m) obblighi assicurativi;
      n) cauzioni e spese;
      o) risoluzione del contratto, facolta' di recesso e risoluzione
delle controversie;
      p) sorveglianza e vigilanza regionale sul corretto espletamento
del servizio;
      q) inadempienze e penalita';
      r) contabilita', prezzi e pagamenti.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 14 aprile 1998.
                               VIERIN