Art. 5. Capitolato speciale di appalto 1. Qualora il servizio di trasporto a mezzo elicotteri avvenga, secondo quanto previsto dall'Art. 1 della legge regionale n. 35/1997, tramite affidamento a terzi, il medesimo risulta anche disciplinato dal capitolato speciale di appalto che deve contenere, fra l'altro, la disciplina dei seguenti aspetti: a) oggetto, durata del contratto ed ambito di operativita'; b) basi di elisoccorso, orari di attivita' e tempi di attivazione; c) aeromobili, loro manutenzione ed eventuali sostituzioni; d) eventuali prestazioni aggiuntive; e) vincoli normativi; f) oneri, compiti, responsabilita' e requisiti dell'appaltatore e del proprio personale; g) modalita' di gestione del servizio; h) specifiche e requisiti minimi del personale di volo; i) modalita' di inserimento di nuovo personale; l) aggiornamento e formazione professionale del personale; m) obblighi assicurativi; n) cauzioni e spese; o) risoluzione del contratto, facolta' di recesso e risoluzione delle controversie; p) sorveglianza e vigilanza regionale sul corretto espletamento del servizio; q) inadempienze e penalita'; r) contabilita', prezzi e pagamenti. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 14 aprile 1998. VIERIN