Art. 2.
                Ambito di applicazione e definizioni
    1.  La  presente  legge  permette  di  contrassegnare  i prodotti
geneticamente  non  modificati  dell'Alto Adige. Per la produzione di
alimenti   di  origine  animale  geneticamente  non  modificati  sono
utilizzati esclusivamente mangimi geneticamente non modificati.
    2. Ai sensi della presente legge si considerano:
      a) prodotti  gli  alimentari,  i mangimi, i semi e le piantine,
nonche' i concimi;
      b) prodotti geneticamente non modificati quelli che:
        1) non  sono costituiti da organismi geneticamente modificati
e non contengono organismi geneticamente modificati;
        2)  non  sono  stati  prodotti  con  organismi  geneticamente
modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
        3)  non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti
da  o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali
sussiste  l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente
modificati;
        4)   sono  stati  prodotti  senza  l'impiego  dell'ingegneria
genetica;
        5)   non  derivano  da  incroci  di  organismi  geneticamente
modificati  oppure  da  incroci di organismi geneticamente modificati
con organismi non modificati.
    3.  La  contrassegnazione  di  un prodotto come geneticamente non
modificato  e'  concessa  anche  qualora  la  presenza  di  organismi
geneticamente  modificati  non  superi  il limite fissato dalle norme
della  Unione  europea.  Con  regolamento  di  esecuzione  si possono
apportare   riduzioni   secondo   il   progredire   delle  conoscenze
scientifiche.