Art. 2. Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente legge permette di contrassegnare i prodotti geneticamente non modificati dell'Alto Adige. Per la produzione di alimenti di origine animale geneticamente non modificati sono utilizzati esclusivamente mangimi geneticamente non modificati. 2. Ai sensi della presente legge si considerano: a) prodotti gli alimentari, i mangimi, i semi e le piantine, nonche' i concimi; b) prodotti geneticamente non modificati quelli che: 1) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati; 2) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati; 3) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati; 4) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica; 5) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati. 3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato e' concessa anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme della Unione europea. Con regolamento di esecuzione si possono apportare riduzioni secondo il progredire delle conoscenze scientifiche.