Art. 3. Documentazione I. Il contrassegno "geneticamente non modificato" viene rilasciato, dietro presentazione di apposita domanda, dal comitato per i prodotti geneticamente non modificati. Chi intende contrassegnare i prodotti come geneticamente non modificati ai sensi dell'Art. 2, deve dichiarare per iscritto allegando idonea documentazione: a) la composizione del prodotto; b) il procedimento di produzione, nella misura in cui e' necessario per la valutazione ai sensi del comma 1; c) che il prodotto e' geneticamente non modificato; d) che il prodotto proviene dall'Alto Adige.