Art. 3.
                           Documentazione
    I.   Il   contrassegno   "geneticamente   non  modificato"  viene
rilasciato,  dietro  presentazione  di apposita domanda, dal comitato
per   i   prodotti   geneticamente   non   modificati.   Chi  intende
contrassegnare  i prodotti come geneticamente non modificati ai sensi
dell'Art.   2,   deve   dichiarare   per  iscritto  allegando  idonea
documentazione:
      a) la composizione del prodotto;
      b) il  procedimento  di  produzione,  nella  misura  in  cui e'
necessario per la valutazione ai sensi del comma 1;
      c) che il prodotto e' geneticamente non modificato;
      d) che il prodotto proviene dall'Alto Adige.