Art. 5.
                          Contrassegnazione
    1.  Nel  caso  in  cui  vengano  soddisfatti  i  requisiti di cui
all'art.  3 e superati i controlli di cui all'art. 4, il comitato per
i  prodotti geneticamente non modificati conferisce al richiedente il
diritto   di  contraddistinguere  il  prodotto  con  il  contrassegno
"geneticamente   non  modificato".  Il  diritto  all'apposizione  del
contrassegno decade dopo tre anni.
    2.  Qualora  il prodotto subisca delle variazioni che fanno venir
meno   i  requisiti  previsti  per  l'apposizione  del  contrassegno.
l'interessato   deve   darne   immediata   comunicazione  all'Agenzia
provinciale per la protezione dell'Ambiente e la tutela del lavoro ed
astenersi dall'apporre il contrassegno.
    3.  Nel  caso  in  cui  il prodotto non soddisfi piu' i requisiti
richiesti  per  l'apposizione  del  contrassegno, il relativo diritto
viene  revocato  ed  il prodotto viene cancellato dalla banca dati di
cui al comma 4.
    4.  Per i prodotti contrassegnati la Ripartizione sperimentazione
agraria  e  forestale  istituisce  una  banca  dati. L'inserimento e'
gratuito.  La  banca  dati contiene tutte le informazioni relative al
prodotto:  nome  e  genere,  provenienza, materie prime, modalita' di
lavorazione,  distribuzione  e  controlli; viene cosi' assicurata una
raccolta di dati che va dalla produzione sino alla vendita.