Art. 5. Contrassegnazione 1. Nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3 e superati i controlli di cui all'art. 4, il comitato per i prodotti geneticamente non modificati conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno "geneticamente non modificato". Il diritto all'apposizione del contrassegno decade dopo tre anni. 2. Qualora il prodotto subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l'apposizione del contrassegno. l'interessato deve darne immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente e la tutela del lavoro ed astenersi dall'apporre il contrassegno. 3. Nel caso in cui il prodotto non soddisfi piu' i requisiti richiesti per l'apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato ed il prodotto viene cancellato dalla banca dati di cui al comma 4. 4. Per i prodotti contrassegnati la Ripartizione sperimentazione agraria e forestale istituisce una banca dati. L'inserimento e' gratuito. La banca dati contiene tutte le informazioni relative al prodotto: nome e genere, provenienza, materie prime, modalita' di lavorazione, distribuzione e controlli; viene cosi' assicurata una raccolta di dati che va dalla produzione sino alla vendita.