Art. 6.
                Mangimi geneticamente non modificati
    1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati
esclusivamente  con  mangimi  geneticamente  non  modificati  vengono
contrassegnati rispettivamente come "carne, latte, formaggio, yogurt,
ecc. di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati".
E'   inoltre   indispensabile   che  a  questi  animali  non  vengano
somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o d'ossa, o altre
sostanze  improprie  e  che  vengano  rispettate  la composizione dei
mangimi  e  la  tecnica  di foraggiamento previste nel regolamento di
esecuzione.
    2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati
con  mangimi  geneticamente  non  modificati  devono sottostare dalla
produzione  alla  distribuzione ad un procedimento di lavorazione che
sia comprensibile per i consumatori attraverso la consultazione della
relativa documentazione.
    3.   Carne,   latte  e  loro  derivati  nonche'  mangimi  vengono
sottoposti a programmi di controllo periodici.