Art. 6. Mangimi geneticamente non modificati 1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati rispettivamente come "carne, latte, formaggio, yogurt, ecc. di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati". E' inoltre indispensabile che a questi animali non vengano somministrati antibiotici, ormoni, farina di sangue o d'ossa, o altre sostanze improprie e che vengano rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di foraggiamento previste nel regolamento di esecuzione. 2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare dalla produzione alla distribuzione ad un procedimento di lavorazione che sia comprensibile per i consumatori attraverso la consultazione della relativa documentazione. 3. Carne, latte e loro derivati nonche' mangimi vengono sottoposti a programmi di controllo periodici.