Art. 7.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Ferma  restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove
il  fatto  costituisca  reato,  sono  stabilite  le seguenti sanzioni
amministrative:
      a) chiunque  contrassegna  un  prodotto come "geneticamente non
modificato  o  di  animali  foraggiati  con mangimi geneticamente non
modificati"  senza  aver acquisito il relativo diritto, soggiace alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a
L. 30.000.000;
      b) chiunque nella domanda di cui all'art. 3 fornisca dati falsi
o,  in  violazione  di  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 2, non
comunichi  le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare
il  prodotto,  soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000;
      c) chiunque   continui   a   contrassegnare  un  prodotto  come
"geneticamente  non  modificato  o  di animali foraggiati con mangimi
geneticamente  non modificati", dopo che il relativo diritto e' stato
revocato,  soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
    2.  Per  l'accertamento e le contestazioni delle violazioni e per
la comminazione delle ingiunzioni e' competente l'Agenzia provinciale
per la protezione dell' ambiente e la tutela del lavoro.