Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque contrassegna un prodotto come "geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati" senza aver acquisito il relativo diritto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000; b) chiunque nella domanda di cui all'art. 3 fornisca dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000; c) chiunque continui a contrassegnare un prodotto come "geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati", dopo che il relativo diritto e' stato revocato, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000. 2. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni e' competente l'Agenzia provinciale per la protezione dell' ambiente e la tutela del lavoro.