Art. 2. 1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata devono essere presentate entro dodici mesi dalla data di emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'esercizio degli studi di cui al precedente comma 1 e' regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990 e dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza.