Art. 2.
    1. Le domande di autorizzazione previste dal comma 7 dell'art. 15
della  legge  regionale  5 aprile 2000, n. 28 per quanto riguarda gli
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte
da  sanitari  in  forma  singola o associata devono essere presentate
entro  dodici  mesi dalla data di emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento  di  cui  all'art.  8-ter  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  L'esercizio  degli  studi  di  cui  al  precedente comma 1 e'
regolato dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre
1990  e  dalle  norme  in  materia  di igiene e sanita' pubblica e di
sicurezza.