Art. 4.
                      Redazione dei testi unici
    1.    Per   perseguire   gli   obiettivi   di   coordinamento   e
semplificazione  del  corpo normativo regionale in vigore, si procede
al   riordino  delle  norme  mediante  l'emanazione  di  testi  unici
riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto
previsto dalla legge regionale 8 marzo 1999, n luglio 7.
    2. Il Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 5 predispone
modelli per l'emanazione dei testi unici entro il 30 giugno 2002.
    3.  Entro  quattro  mesi dalla sua costituzione e successivamente
con   cadenza  bimestrale,  il  Gruppo  riferisce  mediante  apposita
relazione  alla  Commissione  Consiliare  permanente  per  gli Affari
istituzionali sullo stato del lavoro svolto e formula proposte per il
coordinamento e la semplificazione normativa.
    4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal
Gruppo  di  lavoro di cui al precedente comma 2 ed acquisiti i pareri
delle  competenti commissioni di merito, formula apposito progetto di
legge  per  la  redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio
Regionale per l'approvazione.
    5.  Il  riordino normativo, determinato a seguito delle attivita'
previste  dal  presente articolo, si adegua al criterio di automatico
coordinamento delle norme successivamente emanate.
    6.  Per  la  formulazione  dei  progetti  di  legge  di riordino,
semplificazione e redazione dei testi unici, l'attivita' si uniforrna
ai seguenti criteri:
      a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
      b) esplicita    indicazione   delle   norme   abrogate,   anche
implicitamente, da successive disposizioni;
      c) coordinamento  formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
      d) esplicita  abrogazione  di  tutte le rimanenti disposizioni,
non  richiamate,  con  espressa  indicazione delle stesse in apposito
allegato al testo unico.