Art. 4. Redazione dei testi unici 1. Per perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1999, n luglio 7. 2. Il Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 5 predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro il 30 giugno 2002. 3. Entro quattro mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza bimestrale, il Gruppo riferisce mediante apposita relazione alla Commissione Consiliare permanente per gli Affari istituzionali sullo stato del lavoro svolto e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa. 4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2 ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio Regionale per l'approvazione. 5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attivita' previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate. 6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attivita' si uniforrna ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.