Art. 5.
                          Fase preparatoria
    1.   Al   fine   di  mettere  a  punto  modelli  sperimentali  di
applicazione   dell'AIR,   e'   costituito   un   Gruppo   di  lavoro
interdipartimentale,  composto  da 9 dirigenti e funzionari designati
per  2/3  dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza
del  Consiglio,  che  e'  assistito  e  supportato  da  3  esperti di
particolare  qualificazione. I 3 esperti e il coordinatore del Gruppo
di  lavoro  sono  a  loro  volta  individuati dalla Giunta regionale,
previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
    2.  Al  Gruppo  di  lavoro e agli esperti e' altresi' affidato il
compito   di  predisporre  modelli  di  applicazione  dell'ATN  e  di
procedere  al  riordino  normativo  mediante  la  predisposizione  di
modelli per l'emanazione di testi unici.
    3. Il Gruppo di lavoro e' costituito ed insediato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.