Art. 5. Fase preparatoria 1. Al fine di mettere a punto modelli sperimentali di applicazione dell'AIR, e' costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da 9 dirigenti e funzionari designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che e' assistito e supportato da 3 esperti di particolare qualificazione. I 3 esperti e il coordinatore del Gruppo di lavoro sono a loro volta individuati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 2. Al Gruppo di lavoro e agli esperti e' altresi' affidato il compito di predisporre modelli di applicazione dell'ATN e di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici. 3. Il Gruppo di lavoro e' costituito ed insediato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.