Art. 10.
             Disposizioni in materia di impatto acustico
    1.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,   fissa   i   criteri   per   la   predisposizione  della
documentazione  di  impatto  acustico  a  corredo dei progetti per la
realizzazione,  la  modifica od il potenziamento delle opere indicate
al comma 2 dell'Art. 8 della legge n. 447 del 1995.
    2.  Nello  stesso  termine di cui al comma 1 la giunta regionale,
sentita  la competente commissione consiliare, fissa i criteri per la
redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree
interessate  dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'Art. 8 della
legge n. 447 del 1995.
    3.  La  documentazione di previsione di impatto acustico, redatta
sulla  base  dei  criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente legge, e' allegata, ai sensi
del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995, alle domande per
il rilascio:
      a) di   concessioni  edilizie  relative  a  nuovi  impianti  ed
infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative
ed a postazioni di servizi commerciali poli- funzionali;
      b) di    altri    provvedimenti    comunali   di   abilitazione
all'utilizzazione  degli  immobili e delle infrastrutture di cui alla
lettera a);
      c) di  qualunque  altra  licenza  od  autorizzazione fmalizzata
all'esercizio di attivita' produttive.
    4.  I  criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate
per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente
alle  attivita'  produttive  che non utilizzano macchinari o impianti
rumorosi  ovvero  che non inducono significativi aumenti di flussi di
traffico.
    5.  Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di
un  sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione
di  cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione
ambientale  qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri
fissati dalla Regione.
    6.  Qualora  in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti
di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attivita', od
altro  atto  equivalente,  la  documentazione  prescritta deve essere
tenuta  dal  titolare  dell'attivita'  e  deve  essere  presentata  a
richiesta dell'autorita' competente al controllo.
    7.  La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei
commni  precedenti,  qualora  i livelli di rumore previsti superino i
valori  limite  di  immissione  ed emissione definiti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre 1997, ai sensi
dell'Art.  3,  comma  1, lettera a) della legge n. 447 del 1995, deve
contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti.
    8. I comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge  provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi
al  rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui
ai commi precedenti.