Art. 11. Autorizzazioni per particolari attivita' 1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'Art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco. 3. Le attivita' agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.