Art. 11.
              Autorizzazioni per particolari attivita'
    1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e
di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o  aperto  al pubblico e per
spettacoli  a  carattere  temporaneo ovvero mobile qualora comportino
l'impiego  di  macchinari  o  impianti  rumorosi, sono rilasciate dai
comuni  anche  in  deroga ai limiti fissati all'Art. 2 della legge n.
447  del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale,
sentita  la  competente commissione consiliare, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.  I  comuni,  fermo restando il principio di minimizzazione del
disturbo,  a  tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il
riposo  notturno,  salvo  ragioni di inderogabili urgenze autorizzate
dal sindaco.
    3.  Le  attivita'  agricole  a  carattere temporaneo e stagionale
svolte  con  macchinari  mobili  che  rispettano le norme tecniche di
omologazione  di  prodotto  si  intendono in ogni caso autorizzate ai
sensi della presente legge.