Art. 13.
                  Ordinanze contingibili e urgenti
    1.  In  casi di eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
salute  pubblica  o  dell'ambiente i soggetti di cui all'Art. 9 della
legge  n.  447  del  1995,  secondo le rispettive competenze, possono
ordinare  con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali
forme  di  contenimento  o  di  abbattimento  delle emissioni sonore,
inclusa    l'inibizione    parziale    o    totale   delle   sorgenti
dell'inquinamento acustico.