Art. 13. Ordinanze contingibili e urgenti 1. In casi di eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'Art. 9 della legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.