Art. 15.
                          C o n t r o l l i
    1.  Le province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di
controllo  e  vigilanza  sulle  sorgenti  sonore  che  interessano il
territorio di piu' comuni per l'attuazione della presente legge.
    2.  I  comuni  esercitano le funzioni amministrative di controllo
previste   all'Art.  14,  comma  2,  della  legge  n.  447  del  1995
avvalendosi dell'ARPA.
    3. Gli enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi
1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 16.