Art. 15. C o n t r o l l i 1. Le province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di piu' comuni per l'attuazione della presente legge. 2. I comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'Art. 14, comma 2, della legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA. 3. Gli enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art. 16.