Art. 17.
                          Norma transitoria
    1.  Nei  comuni  dotati  della  classificazione acustica ai sensi
dell'Art.  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991,  gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 41 e 42
della  legge  regionale  n. 20 del 2000 sono approvati in conformita'
alla  medesima  classificazione  fino  al suo adeguamento a norma del
comma 3 dell'Art. 3 della presente legge.
    2.    Nei    restanti   comuni,   fino   all'approvazione   della
classificazione  acustica  redatta al sensi della presente legge, gli
strumenti  urbanistici  di  cui  agli  articoli  41  e 42 della legge
regionale  n.  20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti
disposizioni :
      a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore
della  presente  legge  sono approvati nel rispetto dei limiti di cui
all'Art.  6,  comma  1,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991;
      b) gli  strumenti  adottati  in  data successiva all'entrata in
vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e
delle  condizioni fissati dalla giunta regionale ai sensi del comma 3
dell'Art. 2 della presente legge.
    3.  Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le
varianti  al  PRG  di cui all'Art. 41 della legge regionale n. 20 del
2000 sono approvate in conformita' alla stessa.
    4.  Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della
classificazione   acustica,   ai  sensi  della  presente  legge,  che
concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4
dell'Art.  2,  sono  attuate  solo  in presenza di efficaci misure di
contenimento dell'inquinamento acustico.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 9 maggio 2001
                               ERRANI