Art. 17. Norma transitoria 1. Nei comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvati in conformita' alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'Art. 3 della presente legge. 2. Nei restanti comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta al sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni : a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991; b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 della presente legge. 3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'Art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000 sono approvate in conformita' alla stessa. 4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'Art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 maggio 2001 ERRANI