Art. 3.
     Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
    1.  I comuni approvano la classificazione acustica del territorio
entro  quattordici  mesi  dalla  data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  della  direttiva di cui al
comma 3 dell'art. 2.
    2.  La  classificazione acustica, corredata del preventivo parere
dell'agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente  (ARPA),
espresso  con le modalita' previste all'art. 17 della legge regionale
19 aprile 1995,   n.   44  recante  "Riorganizzazione  dei  controlli
ambientali  e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente  (ARPA)  dell'Emilia-Romagna",  e'  adottata dal consiglio
comunale  e  depositata  per  la  durata di sessanta giorni. Entro la
scadenza  del  termine  per  il  deposito  chiunque  puo'  presentare
osservazioni.  Il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni
pervenute,  approva  la  classificazione  acustica  e  nei successivi
trenta  giorni la trasmette alla provincia per gli adempimenti di cui
al comma 5 dell'Art. 2.
    3.  I comuni gia' dotati di classificazione acustica ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 la
trasmettono  alla  provincia  e, entro quattordici mesi dalla data di
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
della  direttiva  di  cui  al  comma 3 dell'Art. 2, provvedono al suo
adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
    4.  Le  varianti alla classificazione acustica sono approvate con
la procedura di cui ai commi 1 e 2.