Art. 6.
            Relazione sullo stato acustico del territorio
    1.  Per  determinare  gli  obiettivi  di qualita' da realizzare i
comuni  con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una
relazione  sullo  stato  acustico,  con  le  modalita'  e nei termini
indicati  dal  comma  5  dell'Art.  7 della legge n. 447 del 1995. La
prima  relazione,  per  i comuni che adottano il Piano di risanamento
acustico di cui all'Art. 5 e' allegata al Piano stesso.
    2.  La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del comune
alla provincia territorialmente interessata.