Art. 6. Relazione sullo stato acustico del territorio 1. Per determinare gli obiettivi di qualita' da realizzare i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalita' e nei termini indicati dal comma 5 dell'Art. 7 della legge n. 447 del 1995. La prima relazione, per i comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'Art. 5 e' allegata al Piano stesso. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del comune alla provincia territorialmente interessata.