Art. 8. Risanamento infrastrutture di trasporto 1. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'Art. 10 della legge n. 447 del 1995 e in conformita' al decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalita' utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. 2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'Art. 10 della legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, puo' stipulare intese ed accordi con le societa' e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto. 3. La Regione concorre alla definizione delle priorita' e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 29 novembre 2000.