Art. 8.
               Risanamento infrastrutture di trasporto
    1. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'Art. 10 della legge n.
447  del 1995 e in conformita' al decreto del Ministero dell'ambiente
29 novembre  2000  recante  "Criteri  per la predisposizione da parte
delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
e   delle   relative  infrastrutture,  dei  piani  di  interventi  di
contenimento  e  abbattimento  del rumore" la Regione, entro sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita la
commissione  consiliare  competente,  fissa, per le infrastrutture di
tipo  lineare  di  interesse  regionale  e  locale,  i criteri per la
predisposizione  dei  piani  e  l'individuazione  dei  tempi  e delle
modalita' utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
    2.  La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle
azioni  da  porre  in  essere ai sensi del comma 5 dell'Art. 10 della
legge   n.  447  del  1995  e  per  l'individuazione  delle  migliori
tecnologie  di mitigazione acustica, puo' stipulare intese ed accordi
con  le  societa'  e  gli  enti  gestori di infrastrutture lineari di
trasporto.
    3.  La  Regione  concorre  alla definizione delle priorita' e dei
criteri   per   la  predisposizione  ed  approvazione  dei  piani  di
risanamento  concernenti  le  infrastrutture  di  interesse nazionale
secondo  le  modalita'  indicate nel decreto ministeriale 29 novembre
2000.