Art. 9.
                 Piano di risanamento delle imprese
    1.   Le   imprese,   entro   sei   mesi  dall'approvazione  della
classificazione  acustica,  verificano  la  rispondenza delle proprie
sorgenti  ai  valori  di cui all'Art. 2, comma 1, lettera e), f) e g)
della  legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati
valori  predispongono  ed  inviano  al comune, nello stesso termine a
pena  di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalita' e
tempi di adeguamento.
    Le  imprese  che hanno in corso la procedura per la registrazione
ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93, consiglio del 29 giugno 1993
sull'adesione  volontaria  delle imprese del settore industriale a un
sistema  comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in
corso  la  procedura per l'adozione dello strumento di certificazione
ambientale  ISO  14001,  provvedono  alle verifiche di cui al comma 1
nell'ambito   della  medesima  procedura.  Qualora  le  procedure  si
concludano  con  esito  negativo  l'impresa  si adegua nei termini di
legge  ai  limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio
comunale.
    3.  Il  piano  di  risanamento  dell'impresa  e' attuato entro il
termine  massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.
Dell'avvenuto  adeguamento  e'  data  comunicazione  al  comune entro
quindici  giorni.  In  casi  eccezionali  motivati  dalla rilevanza e
complessita'   dell'intervento   il   sindaco   puo',   su  richiesta
dell'impresa  presentata  prima  della scadenza, prorogare il termine
dei  ventiquattro  mesi  per  un  periodo  ulteriore  non superiore a
diciotto mesi.
    4. Le imprese che hanno gia' effettuato interventi di risanamento
acustico  ai  sensi  dell'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  1 marzo  1991  non corrispondenti ai valori
derivanti  dalla  classificazione  acustica, sono tenute ad adeguarsi
con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4
dell'Art. 6 della legge n. 447 del 1995.