Art. 5.
                  Elementi per la proposta di piano
    1.  L'assessorato  competente  in  materia  di  sport, sentita la
commissione  regionale  per  lo  sport di cui alla legge regionale n.
26/1990:
      a) valuta  le  necessita'  pubblicitarie  nel  quadro del piano
regionale  di  sviluppo  e  propone  un  piano organico di intervento
pubblicitario nel settore sportivo;
      b) indica  le  condizioni  della  sponsorizzazione, da inserire
nella convenzione tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;
      c) valuta  la congruita' numerica e tecnica del vivaio anche in
relazione   al   livello   tecnico   delle   attivita'   oggetto   di
sponsorizzazione;
      d) propone  il  piano  di  riparto  tra  i  soggetti  ammessi a
contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte,
vincolando  parte  dello  stesso ai risultati agonistici che verranno
conseguiti e alla politica di promozione dell'attivita' giovanile.