Art. 5. Elementi per la proposta di piano 1. L'assessorato competente in materia di sport, sentita la commissione regionale per lo sport di cui alla legge regionale n. 26/1990: a) valuta le necessita' pubblicitarie nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo; b) indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione tipo da sottoporre agli organismi consenzienti; c) valuta la congruita' numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attivita' oggetto di sponsorizzazione; d) propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attivita' giovanile.