Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fara'  fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte
della   spesa  del  bilancio  regionale  che  verranno  dotati  della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio.