Art. 10. Reiscrizione di somme perente 1. Le somme perente di cui all'Art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'Art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 (capitolo ex 85359), escluse quelle per la concessione di contributi relativi ad opere gia' aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalita' previste dall'Art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'Art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come modificato dall'Art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilita' speciale intestata al presidente della Regione, nella qualita' di commissario delegato del Ministro dell'interno per gli interventi previsti dall'Art. 2, comma 6, della citata ordinanza ministeriale.