Art. 10.
                    Reiscrizione di somme perente
    1.  Le  somme  perente  di  cui all'Art. 10 della legge regionale
18 giugno  1977, n. 39, sostituito dall'Art. 52 della legge regionale
15 maggio  1986,  n.  27  (capitolo  ex 85359), escluse quelle per la
concessione  di  contributi  relativi  ad opere gia' aggiudicate alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con
provvedimento  dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze,
su richiesta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
nel  capitolo  di  competenza  per le finalita' previste dall'Art. 2,
comma  6,  dell'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  n.  3052 del
31 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
    2.  L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna,
anche  in  deroga  al  disposto  dell'Art.  11  della legge regionale
8 luglio  1977,  n.  47,  come  modificato  dall'Art.  64 della legge
regionale  27 aprile  1999,  n.  10,  le  somme  di  cui al comma 1 e
successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla
contabilita'  speciale  intestata  al presidente della Regione, nella
qualita'  di  commissario  delegato del Ministro dell'interno per gli
interventi  previsti  dall'Art.  2,  comma  6, della citata ordinanza
ministeriale.