Art. 100. Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche 1. All'Art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'Art. 42-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'Art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, vengono conclusi secondo quanto previsto dall'Art. 42-ter medesimo". 2. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 42-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dal comma 3 dell'Art. 20 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono sostituite dalle seguenti: "a) contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo dell'opera; b) contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al cinquanta per cento dell'opera stessa". 3. Il comma 3 dell'Art. 42-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e' cosi' sostituito: "3. In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non puo' superare la quota del cinquanta per cento del costo dell'opera".