Art. 100.
      Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche
    1. All'Art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo
il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto
presentate  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi  del  comma  4 dell'Art. 42-ter della legge regionale 29 aprile
1985,  n. 21, introdotto dall'Art. 21 della legge regionale 8 gennaio
1996, n. 4, vengono conclusi secondo quanto previsto dall'Art. 42-ter
medesimo".
    2.  Le  lettere  a) e b) del comma 1 dell'Art. 42-bis della legge
regionale  29 aprile 1985, n. 21, introdotto dal comma 3 dell'Art. 20
della  legge  regionale  8 gennaio  1996, n. 4, sono sostituite dalle
seguenti:
      "a)  contributo in conto capitale in misura non superiore al 50
per cento del costo dell'opera;
      b) contributo   sugli  interessi  dovuti  su  mutui,  prestiti,
obbligazioni  o  altre operazioni finanziarie, appositamente compiute
allo  scopo  di  realizzare  l'opera,  per una quota non superiore al
cinquanta per cento dell'opera stessa".
    3.  Il  comma  3 dell'Art. 42-bis della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21 e' cosi' sostituito:
    "3.  In  ogni  caso,  il contributo finanziario pubblico, qualora
siano  previste  cumulativamente  forme diverse, non puo' superare la
quota del cinquanta per cento del costo dell'opera".