Art. 104.
              Interventi POP 1990-1993. Proroga termini
    l. Il termine per il completamento degli interventi del programma
operativo  plurifondo  1990-1993  di  cui all'Art. 1, comma 21, della
legge  regionale  9 ottobre  1998, n. 27, e' prorogato al 31 dicembre
2001.
    2.  Gli  enti responsabili della realizzazione di tali interventi
sono   obbligati   a   trasmettere,   all'amministrazione   regionale
competente  per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalita' e
le scadenze stabilite dalla presidenza della Regione.