Art. 104. Interventi POP 1990-1993. Proroga termini l. Il termine per il completamento degli interventi del programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'Art. 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, e' prorogato al 31 dicembre 2001. 2. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalita' e le scadenze stabilite dalla presidenza della Regione.