Art. 106.
                 Programmi triennali opere pubbliche
    l.  In  deroga  al  disposto  dell'Art.  3,  comma 1, della legge
regionale  29 aprile  1985,  n. 21 e successive modifiche, per l'anno
finanziario  2001  i  programmi  triennali delle opere pubbliche sono
adottati,  anche  se  separatamente dall'approvazione del bilancio di
previsione, entro il 31 maggio 2001.