Art. 106. Programmi triennali opere pubbliche l. In deroga al disposto dell'Art. 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, per l'anno finanziario 2001 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche se separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2001.