Art. 107. Programmi regionali opere pubbliche 1. Al comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, cosi' come sostituito dall'Art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, aggiungere "Si puo' prescindere dalla immediata fruibilita' per opere acquedottistiche, fognanti e di depurazione inserite in sistemi consortili. ".