Art. 107.
                 Programmi regionali opere pubbliche
    1.  Al  comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985,
n.  21,  cosi'  come  sostituito  dall'Art.  19 della legge regionale
12 gennaio  1993,  n.  10,  aggiungere  "Si  puo'  prescindere  dalla
immediata  fruibilita'  per  opere  acquedottistiche,  fognanti  e di
depurazione inserite in sistemi consortili. ".