Art. 108.
                         Appalti di servizi
    1.  Fino  all'emanazione dei regolamenti di cui all'Art. 14 della
legge  regionale  6 aprile  1996, n. 22 e all'Art. 19, comma 2, della
legge  regionale  8  gennaio 1996, n. 4, e, comunque, per non piu' di
due  anni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, per
gli appalti di servizi, di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157 e' consentito per
l'amministrazione  regionale  il  ricorso alle modalita' previste dal
comma  1  della  legge  regionale  8 gennaio  1996, n. 4, per importi
inferiori  ai  limiti  di  cui  all'Art.  1  del  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
    2.  Gli  affidamenti  di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai
divieti  di  cui  ai  commi 15 e 16 dell'Art. 5 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono
essere  conferiti  in  conformita'  ai  criteri di cui al comma 9 del
predetto  Art.  5  della  legge  regionale  29 aprile  1985,  n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
esclusivamente  agli appalti finalizzati all'attuazione del programma
operativo regionale 2000-2006.