Art. 108. Appalti di servizi 1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'Art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e all'Art. 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e, comunque, per non piu' di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli appalti di servizi, di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e' consentito per l'amministrazione regionale il ricorso alle modalita' previste dal comma 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, per importi inferiori ai limiti di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'Art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformita' ai criteri di cui al comma 9 del predetto Art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli appalti finalizzati all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006.