Art. 109.
         Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.
    1.  Per  i  rimboschimenti  da  operare  nell'ambito delle misure
previste  nel Piano operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo
rurale (PSR) 2000-2006 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 8
della   legge   regionale   19 agosto   1999,  n.  13  relative  alla
certificazione del materiale vivaistico.