Art. 109. Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R. 1. Per i rimboschimenti da operare nell'ambito delle misure previste nel Piano operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 relative alla certificazione del materiale vivaistico.