Art. 11. Rinnovi contrattuali 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'Art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni e' destinato alla contrattazione economica biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con qualifica dirigenziale. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione e' istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 3. Al comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "contrattazione triennale" sono sostituite con le parole "contrattazione economica biennale", e le parole "legge di bilancio" sono sostituite con le parole "legge finanziaria". 4. Al comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "accordo triennale" sono sostituite con le parole "accordo economico biennale". 5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 2 a 6, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il fondo di cui al comma 1 e' determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 7. Il fondo di cui al comma 2 e' determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.