Art. 11.
                        Rinnovi contrattuali
    1.  A  decorrere  dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui
all'Art.  9  della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive
modifiche  ed integrazioni e' destinato alla contrattazione economica
biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato escluso quello con qualifica dirigenziale.
    2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della
Regione e' istituito un fondo destinato alla contrattazione economica
biennale  per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  prevista
dall'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
    3.  Al  comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991,
n.   38   e   successive   modifiche   ed   integrazioni   le  parole
"contrattazione    triennale"   sono   sostituite   con   le   parole
"contrattazione  economica biennale", e le parole "legge di bilancio"
sono sostituite con le parole "legge finanziaria".
    4.  Al  comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991,
n.  38  e  successive  modifiche  ed  integrazioni le parole "accordo
triennale"   sono   sostituite   con  le  parole  "accordo  economico
biennale".
    5.  Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per
il  personale  con  qualifica  dirigenziale  di  cui  al  comma  2 si
applicano  le  disposizioni  dell'art. 9, commi da 2 a 6, della legge
regionale   19 giugno   1991,   n.   38  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    6.  Il  fondo  di  cui  al  comma 1 e' determinato in lire 43.000
milioni  per  l'anno  2001  relativamente  agli  oneri per il biennio
2000-2001  e  in  lire  8.900  milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
    7.  Il  fondo  di  cui  al  comma 2 e' determinato in lire 11.000
milioni  per  l'anno  2001  relativamente  agli  oneri per il biennio
2000-2001  e  in  lire  2.100  milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003.