Art. 110.
Modifiche  ed integrazioni alla legge "regionale 23 dicembre 2000, n.
                                 32
    1.  Alla  legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate
le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.
    2.  All'Art.  16,  comma  1,  lettera  c),  le  parole "del tasso
applicato  alle  operazioni  di  credito,  comunque  non superiore al
limite  massimo  stabilito  alla  lettera a)", sono sostituite con le
parole  "del  tasso  di riferimento fissato dalla Commissione europea
per  ogni  Stato  membro  per il calcolo dell'equivalente sovvenzione
nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  dell'Art.  16 non si
applicano  alle  operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti
della  regola  comunitaria  "de minimis" prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
    4.  All'Art.  26,  comma  1, le parole da "volti" a paese estero"
sono  sostituite  dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti
di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006".
    5.  All'Art.  27,  comma  1,  sopprimere  le  parole  "attraverso
appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione
di   investimenti  produttivi  su  base  territoriale";  al  comma  3
sopprimere  le  parole  da  "il  quale stabilisce" fino alla fine; al
comma  4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT"
con le parole "su base territoriale".
    6.  All'Art.  28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del
35 per cento delle disponibilita' economiche delle relative misure .
    7.   Gli   aiuti  di  cui  all'Art.  38  possono  essere  erogati
nell'ambito della regola "de minimis".
    8. All'Art. 43, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    "6.  Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per
le  finalita'  della  legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere
dall'entrata  in  vigore  della  stessa, consistono esclusivamente in
garanzie  reali  sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano
oggetto  del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma
di  finanziamento  non  preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile
non  e'  richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze
restano  a  carico  dei  fondi di rotazione istituiti presso gli enti
erogatori   nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  limiti  indicati
nell'Art. 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15.".
    9. Il comma 2 dell'Art. 49 e' cosi' modificato:
    "2.  I  contributi in conto capitale per gli interventi di cui al
comma 1  sono  concessi  nella  misura  del  35 per cento della spesa
ammissibile  e  per  un  importo  non  superiore  a lire 250 milioni,
elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con
decorrenza  1  gennaio  2001 e, comunque, fino all'importo massimo di
lire 300  milioni;  detti  importi sono elevabili per i consorzi e le
cooperative d'imprese sino a un massimo di un miliardo.".
    10.  All'Art.  55,  comma  2,  lettera  c),  le parole "del tasso
agevolato ai sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di
riferimento di cui alla".
    1l.  All'Art.  66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione
della presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui
il nuovo fondo sara' operativo".
    12. All'art. 72 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    "d)   finanziamento   per   la   normalizzazione  dell'equilibrio
finanziario  delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei
di  pregio,  di cui al fondo di rotazione previsto dall'Art. 44 della
legge  regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'Art.
20 della legge l8 febbraio 1986, n. 7.".
    13.  All'Art.  75,  comma  5,  lettera  c), le parole "contributo
complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo".
    14. L'Art. 88 e' cosi' modificato:
    a) al  comma  6  vengono  sostituite le parole da "L'esercizio di
attivita'  di  alloggio"  fino alle parole "di tutte le informazioni"
con  le  seguenti  "L'esercente  l'attivita'  di  Bedi' and Breakfast
presenta  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  al  comune e alla
provincia  di  residenza,  auocertificando  il possesso dei requisiti
richiesti,  comunica  alla  provincia  nei  termini  usuali, tutte le
informazioni";
    b) al  comma  10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "a  fondo  perduto  per  i  lavori  di
adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto
attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
    c) al  comma  12  sono  abrogate  le  parole "in riferimento agli
esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".
    15.  All'art.  94,  comma  2,  l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:  "per  i  consorzi  fidi  operanti nel settore artigianale,
commerciale  e  in  altri  settori,  con  esclusione di quelli di cui
all'allegato  1  del  Trattato CE gli importi del presente comma sono
ridotti  rispettivamente  a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni
per  il  credito  di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire
1.000 milioni".
    16. All'Art. 95 e' aggiunto il seguente comma:
    "5.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  versare ai
consorzi  fidi  di  primo  grado  un contributo annuale erogato nella
misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al
netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che
puo'   essere   utilizzato   dai   consorzi  stessi  per  reintegrare
prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi
di  garanzia  da  parte  degli  istituti  di credito convenzionati, a
fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il
consorzio ha prestato garanzia".
    17.  All'art.  97,  comma  1,  lettera  c),  l'ultimo  periodo e'
sostituito  dal  seguente: "Per i consorzi artigiani e commerciali il
limite  rispettivamente  e'  fissato in lire 700 milioni, di cui lire
200  milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e
in lire 1.000 milioni".
    18.  Gli  aiuti  previsti  dagli  articoli 92, con esclusione dei
consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della
legge  regionale  23 dicembre  2000,  n.  32  possono essere concessi
nell'ambito del "de minimis".
    19.  L'Art.  108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e'
sostituito dal seguente:
    "Art. 108. - 1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006
la  legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed
integrazioni.
    2.  L'assessorato  regionale  dell'agricoltura e delle foreste e'
autorizzato  a  concedere  aiuti agli imprenditori agricoli singoli e
associati,  a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto
stabilito per gli analoghi interventi del POR., i seguenti requisiti:
      a) possesso  da  parte  dell'imprenditore  agricolo di adeguate
conoscenze e competenze professionali;
      b) dimostrazione   della   redditivita'   dell'azienda  oggetto
dell'intervento;
      c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene
e benessere degli animali.
    3.  L'aiuto e' concesso nella misura del 40 per cento delle spese
ammissibili  a  finanziamento,  elevabile  al 50 per cento nelle zone
svantaggiate,  e  del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per
cento  nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000
euro  per  azienda  singola  e  fino  a  1.500.000  euro  per azienda
associata.
    4.  Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale
27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
    5.  Sono  abrogati  gli  articoli  4  e  l8 della legge regionale
27 settembre 1995, n. 65.".
    20.  Al  comma  6 dell'Art. 126 dopo le parole "erogare agli enti
locali" eliminare "incaricati".
    21.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dell'Art. 52
della  legge  regionale  4 gennaio  2000,  n. 4 gli aiuti a finalita'
regionale  sono  concessi  nell'ambito del "de minimis" fino a quando
non  siano  stati  autorizzati  dalla Commissione europea i regimi di
aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.