Art. 110. Modifiche ed integrazioni alla legge "regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo. 2. All'Art. 16, comma 1, lettera c), le parole "del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a)", sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'Art. 16 non si applicano alle operazioni a tasso agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. All'Art. 26, comma 1, le parole da "volti" a paese estero" sono sostituite dalle parole "volti alla realizzazione dei progetti di cui alla misura 4.1.1 del POR Sicilia 2000/2006". 5. All'Art. 27, comma 1, sopprimere le parole "attraverso appositi bandi"; al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale"; al comma 3 sopprimere le parole da "il quale stabilisce" fino alla fine; al comma 4 sostituire le parole "per il finanziamento dei predetti PIT" con le parole "su base territoriale". 6. All'Art. 28, comma 1, sopprimere le parole "e nel limite del 35 per cento delle disponibilita' economiche delle relative misure . 7. Gli aiuti di cui all'Art. 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis". 8. All'Art. 43, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "6. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore, per le finalita' della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, a valere dall'entrata in vigore della stessa, consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni e/o sugli immobili, qualora questi siano oggetto del programma di finanziamento. Nel caso in cui il programma di finanziamento non preveda l'acquisto di terreno e/o di immobile non e' richiesta alcuna forma di garanzia e le eventuali insolvenze restano a carico dei fondi di rotazione istituiti presso gli enti erogatori nel rispetto delle modalita' e dei limiti indicati nell'Art. 4 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15.". 9. Il comma 2 dell'Art. 49 e' cosi' modificato: "2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 35 per cento della spesa ammissibile e per un importo non superiore a lire 250 milioni, elevabili di lire 10 milioni per ogni nuova assunzione effettuata con decorrenza 1 gennaio 2001 e, comunque, fino all'importo massimo di lire 300 milioni; detti importi sono elevabili per i consorzi e le cooperative d'imprese sino a un massimo di un miliardo.". 10. All'Art. 55, comma 2, lettera c), le parole "del tasso agevolato ai sensi della" sono sostituite con le parole "del tasso di riferimento di cui alla". 1l. All'Art. 66, comma 5, le parole "alla data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite con le parole "alla data in cui il nuovo fondo sara' operativo". 12. All'art. 72 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "d) finanziamento per la normalizzazione dell'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, di cui al fondo di rotazione previsto dall'Art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come disciplinato dall'Art. 20 della legge l8 febbraio 1986, n. 7.". 13. All'Art. 75, comma 5, lettera c), le parole "contributo complessivo" sono sostituite con "investimento complessivo". 14. L'Art. 88 e' cosi' modificato: a) al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attivita' di alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti "L'esercente l'attivita' di Bedi' and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attivita' al comune e alla provincia di residenza, auocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni"; b) al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio"; c) al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella". 15. All'art. 94, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato 1 del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni". 16. All'Art. 95 e' aggiunto il seguente comma: "5. L'amministrazione regionale e' autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che puo' essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, a fronte di insolvenze relative a qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio ha prestato garanzia". 17. All'art. 97, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente e' fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni". 18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi nell'ambito del "de minimis". 19. L'Art. 108 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 108. - 1. Si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2006 la legge regionale 27 novembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere aiuti agli imprenditori agricoli singoli e associati, a condizione che siano rispettati, conformemente a quanto stabilito per gli analoghi interventi del POR., i seguenti requisiti: a) possesso da parte dell'imprenditore agricolo di adeguate conoscenze e competenze professionali; b) dimostrazione della redditivita' dell'azienda oggetto dell'intervento; c) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 3. L'aiuto e' concesso nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate, e del 45 per cento per i giovani, elevabile al 55 per cento nelle zone svantaggiate, per un importo massimo fino a 500.000 euro per azienda singola e fino a 1.500.000 euro per azienda associata. 4. Le azioni previste agli articoli 8 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 possono essere finanziate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 5. Sono abrogati gli articoli 4 e l8 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65.". 20. Al comma 6 dell'Art. 126 dopo le parole "erogare agli enti locali" eliminare "incaricati". 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Art. 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 gli aiuti a finalita' regionale sono concessi nell'ambito del "de minimis" fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.