Art. 111.
      Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie
    1.  Agli  articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della
legge  regionale  23 dicembre  2000,  n.  32 le parole "l'assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca",  sono  sostituite  dalle  seguenti "La cassa regionale per il
credito alle imprese artigiane (CRIAS)". Per le finalita' di cui agli
articoli 48, 49 e 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la
CRIAS  utilizza  le  disponibilita'  del  fondo  a  gestione separata
istituito  ai  sensi dell'Art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997,
n.  6  e  per  la  parte  degli  interventi  cofinanziati  con  fondi
comunitari  utilizza  le  risorse  del  POR  Sicilia  2000-2006.  Gli
interventi  di cui all'Art. 48 possono essere concessi sotto forma di
contributo  in  conto  capitale,  di prestiti a tasso agevolato della
durata  massima  di  venti  anni,  di  cui due di preammortamento, di
contributi  in  conto  interessi ovvero di contributi in conto canoni
sulle  operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto
anni  per  i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero
in forma mista nella misura stabilita dall'assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
    2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49
sono  concessi  erogati  dalle  province  regionali fino a quando non
saranno  adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle
relative  funzioni  alla  CRIAS,  con  le  procedure  attuative degli
articoli 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
    3.  Il  termine  previsto  dall'Art.  26  della  legge  regionale
17 marzo  2000,  n. 8 per la regolarizzazione delle pratiche relative
alle  istanze  di  contributo  presentate  negli  anni precedenti, va
considerato come ordinatorio.