Art. 111. Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie 1. Agli articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", sono sostituite dalle seguenti "La cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)". Per le finalita' di cui agli articoli 48, 49 e 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la CRIAS utilizza le disponibilita' del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'Art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e per la parte degli interventi cofinanziati con fondi comunitari utilizza le risorse del POR Sicilia 2000-2006. Gli interventi di cui all'Art. 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3. 3. Il termine previsto dall'Art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinatorio.