Art. 112.
                      Associazionismo d'impresa
    1.  Le  disposizioni  di  cui all'ultimo comma dell'Art. 54 della
legge regionale l8 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'Art. 51,
comma 3,  della  legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 si applicano
altresi'  alle  forme  associative di cui all'Art. 35 di quest'ultima
legge.