Art. 112. Associazionismo d'impresa 1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'Art. 54 della legge regionale l8 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'Art. 51, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 si applicano altresi' alle forme associative di cui all'Art. 35 di quest'ultima legge.