Art. 113.
               Aiuti all'investimento per il commercio
    1.  Per  il finanziamento del fondo a gestione separata istituito
dall'Art.  60  della  legge  regionale  23 dicembre  2000,  n. 32, e'
autorizzata  per  l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000
milioni.  Fino  alla  data  di  perfezionamento della convenzione con
l'ente  gestore del fondo, e comunque fino alla data comunicata dallo
stesso  ente  in  cui il nuovo fondo sara' operativo, lo stanziamento
previsto  affluisce  nel  fondo  di rotazione di cui all'Art. 9 della
legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.