Art. 113. Aiuti all'investimento per il commercio 1. Per il finanziamento del fondo a gestione separata istituito dall'Art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni. Fino alla data di perfezionamento della convenzione con l'ente gestore del fondo, e comunque fino alla data comunicata dallo stesso ente in cui il nuovo fondo sara' operativo, lo stanziamento previsto affluisce nel fondo di rotazione di cui all'Art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.