Art. 115.
                   Interventi concessi dall'IRCAC
    l. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC),
previa  convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti
alle  imprese a finalita' regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e
gli aiuti "de minimis" previsti dagli articoli 40, 41, 45 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
    2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni
di  legge  previgenti  all'entrata  in  vigore  della legge regionale
4 gennaio  2000,  n.  4  continuano ad essere concessi dall'IRCAC nel
limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
    3.  Per  le  finalita'  di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le
disponibilita'  del fondo a gestione separata istituito con l'Art. 63
della  legge  regionale  7 marzo  1997, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni  che  viene  incrementato  fino  alla  concorrenza delle
risorse  finanziarie stabilite dalle disposizioni di legge richiamate
al comma l.
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente legge provvede alla modifica
dello statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.