Art. 115. Interventi concessi dall'IRCAC l. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), previa convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti alle imprese a finalita' regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e gli aiuti "de minimis" previsti dagli articoli 40, 41, 45 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. 2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni di legge previgenti all'entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 continuano ad essere concessi dall'IRCAC nel limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis". 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le disponibilita' del fondo a gestione separata istituito con l'Art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni che viene incrementato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dalle disposizioni di legge richiamate al comma l. 4. Il consiglio di amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla modifica dello statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.