Art. 118. Contratti di programma regionali 1. Gli aiuti di Stato di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche tramite contratti di programma regionali. 2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque aventi contenuto innovativo. 3. I contratti di programma vengono stipulati dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato. Essi devono comportare investimenti, comprensivi anche della quota di aiuto pubblico, di norma superiori ai 30 miliardi di lire e devono altresi' alternativamente essere proposti: a) da imprese o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori industriale, turistico, dell'agricoltura, della pesca, dei servizi, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'energia, della multimedialita' e delle telecomunicazioni che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'economia locale. I contratti possono essere promossi pure da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in piu' settori, purche' abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti; b) da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilita' riguardante iniziative integrate negli stessi settori di cui alla lettera a), atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di cui alla stessa lettera a). 4. Le procedure della contrattazione programmata sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta. 5. La Regione puo' altresi' partecipare ai contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalita' analoghe.