Art. 12. Fondo di cui all'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e fondo efficienza servizi 1. Ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale, 15 maggio 2000, n. 10, e per la prima applicazione dell'articolo medesimo, e' istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 - rubrica bilancio e tesoro il fondo per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con una dotazione finanziaria di lire 60.000 milioni. 2. Con decreto del presidente della Regione sono stabilite le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza. 3. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito fra i rami dell'amministrazione regionale con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze in base alle linee guida di cui al comma 2 e sentite le competenti amministrazioni. 4. In dipendenza dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento per fondo efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale e' rideterminato in lire 100.000 milioni per l'anno 2001 ed e' destinato esclusivamente al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale; per gli anni successivi detto stanziamento viene previsto nel medesimo importo dell'anno 2001.