Art. 12.
Fondo  di cui all'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
                     e fondo efficienza servizi
    1.  Ai  sensi dell'Art. 13 della legge regionale, 15 maggio 2000,
n.  10,  e  per  la  prima  applicazione  dell'articolo  medesimo, e'
istituito  nel  bilancio della Regione per l'esercizio 2001 - rubrica
bilancio  e tesoro il fondo per il trattamento economico fondamentale
ed  accessorio  del  personale  con  qualifica  dirigenziale, con una
dotazione finanziaria di lire 60.000 milioni.
    2.  Con  decreto  del  presidente della Regione sono stabilite le
linee  guida  per  la  definizione  dei  contratti  individuali della
dirigenza.
    3.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  fra  i  rami
dell'amministrazione  regionale  con  decreti  dell'assessore  per il
bilancio  e  le  finanze in base alle linee guida di cui al comma 2 e
sentite le competenti amministrazioni.
    4.  In  dipendenza  dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento
per  fondo  efficienza servizi destinato al finanziamento della parte
variabile  della  retribuzione del personale e' rideterminato in lire
100.000  milioni  per  l'anno  2001 ed e' destinato esclusivamente al
personale  con qualifica diversa da quella dirigenziale; per gli anni
successivi  detto  stanziamento  viene  previsto nel medesimo importo
dell'anno 2001.