Art. 120. Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali 1. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e' autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attivita' abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' erogato per il tramite della camera di commercio, sulla base della documentazione presentata dall'impresa, a ristoro del danno effettivamente subito.