Art. 120.
    Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali
    1.  L'assessorato  regionale  della  cooperazione, del commercio,
dell'artigianato   e   della   pesca   e'  autorizzato  a  concedere,
nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di
indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito
di  centri  urbani  la  cui  attivita' abbia subito danni per effetto
della  chiusura  prolungata al traffico per almeno un mese nei centri
medesimi. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata a carico
del  bilancio  della  Regione  per  l'anno  2001 la spesa di lire 500
milioni.
    2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' erogato per il tramite della
camera  di  commercio,  sulla  base  della  documentazione presentata
dall'impresa, a ristoro del danno effettivamente subito.