Art. 123. Programmi di intervento l. I programmi di intervento dei parchi regionali, di cui all'Art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'Art. 27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, ed integrato dall'Art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, hanno la stessa efficacia attribuita al piano triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia di opere pubbliche. 2. L'ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, previsto dall'Art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, previo parere del comitato tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilita' dei singoli interventi alle finalita' istitutive del parco. 3. La delibera di approvazione del programma di intervento e' sottoposta al controllo di legittimita' da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previsto dall'Art. 10, lettera g) della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.