Art. 123.
                       Programmi di intervento
    l.  I  programmi  di  intervento  dei  parchi  regionali,  di cui
all'Art.  24  della  legge  regionale  6 maggio  1981,  n.  98,  come
sostituito  dall'Art.  27 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14,
ed  integrato  dall'Art.  11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n.
71,  hanno  la  stessa  efficacia attribuita al piano triennale delle
opere  pubbliche,  prevista  dalla legislazione vigente in materia di
opere pubbliche.
    2.  L'ente  parco  redige  il  programma di intervento sulla base
dello   schema  di  programma,  previsto  dall'Art.  24  della  legge
regionale   6 maggio   1981,   n.   98   e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  lo  approva,  previo  parere  del  comitato tecnico
scientifico  che  lo  esamina  solo  ai fini della compatibilita' dei
singoli interventi alle finalita' istitutive del parco.
    3.  La  delibera  di  approvazione del programma di intervento e'
sottoposta  al  controllo  di  legittimita' da parte dell'assessorato
regionale  del  territorio  e  dell'ambiente,  previsto dall'Art. 10,
lettera g) della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.