Art. 124. Pareri tecnici 1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli enti parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun ente per progetti di importo sino a 2 milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco provvede a modificare il proprio regolamento in conformita' al disposto di cui al comma 1, e a trasmetterlo all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.