Art. 124.
                           Pareri tecnici
    1.  I  pareri  tecnici sui progetti di opere pubbliche degli enti
parco  sono espressi dai settori tecnici di ciascun ente per progetti
di  importo  sino  a  2 milioni di Euro e sulle perizie di variante o
suppletive e nuovi prezzi.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge  l'Ente  parco  provvede a modificare il proprio regolamento in
conformita'  al  disposto  di  cui  al  comma  1,  e  a  trasmetterlo
all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.