Art. 125. Nulla osta Ente parco 1. Il comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, e' cosi' modificato: "5. Il nulla osta di cui al comma precedente e' rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri e modalita' generali attuativi del regolamento dell'ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonche' le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.".