Art. 125.
                        Nulla osta Ente parco
    1.  Il  comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988,
n.  14,  sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996,
n. 34, e' cosi' modificato:
    "5.  Il  nulla  osta di cui al comma precedente e' rilasciato dal
presidente  dell'ente  parco,  secondo  criteri  e modalita' generali
attuativi  del  regolamento  dell'ente  e sostituisce quello previsto
dalla  legge  29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonche'
le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.".