Art. 126.
                         Comitato esecutivo
    1.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  8,  comma 4, della legge
regionale  3 ottobre  1995,  n.  71,  si applicano, a decorrere dalla
nomina  dei  nuovi  comitati  esecutivi,  in  tutti  i casi in cui un
sindaco decade a qualsiasi titolo dalla carica.