Art. 127.
                     Fondo per la progettazione
    1.   Per   la  progettazione  degli  interventi  di  sistemazione
idraulico  forestale  e  di difesa del suolo a carico del bilancio di
previsione   dell'assessorato   regionale  dell'agricoltura  e  delle
foreste - Dipartimento regionale delle foreste, e' istituito un fondo
di lire 1.000 milioni.
    2.    L'amministrazione    forestale    puo'    avvalersi   delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1 anche per il finanziamento
delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per
indagini  geologiche e relative relazioni geognostiche e geotecnica e
per  il  pagamento  delle  somme di cui all'Art. 5, undicesimo comma,
della   legge  regionale  29 aprile  1985,  n.  21,  come  modificato
dall'Art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.