Art. 127. Fondo per la progettazione 1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste, e' istituito un fondo di lire 1.000 milioni. 2. L'amministrazione forestale puo' avvalersi delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'Art. 5, undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'Art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.