Art. 130. Piano stralcio di bacino 1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al clecreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali e' data priorita' nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all'albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. Chiunque puo' presentare all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione. 2. Nei successivi trenta giorni l'assessore per il territorio e l'ambiente convoca la conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. Alla conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'Art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresi' conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino e' adottato, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla conferenza programmatica.