Art. 130.
                      Piano stralcio di bacino
    1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia
di  difesa  del  suolo  al  fine di ottemperare a quanto previsto dal
programma  operativo  regionale  2000-2006  e di dare attuazione alle
disposizioni di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999,
n.   226,   e   11 dicembre   2000,  n.  365,  concernenti  l'assetto
idrogeologico,  l'assessore  regionale per il territorio e l'ambiente
predispone  il  progetto  di  piano  stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico  di cui al clecreto legge 11 giugno 1998, n. 180, anche
per  stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine,
con  decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
sono  individuati i bacini ai quali e' data priorita' nella redazione
del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione
sono  trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti
per   la   pubblicazione   all'albo   pretorio.  Gli  atti  rimangono
disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla
pubblicazione    all'albo    pretorio.   Chiunque   puo'   presentare
all'assessorato   regionale  del  territorio  e  dell'ambiente,  alle
province  ed  ai  comuni territorialmente competenti, osservazioni al
progetto  di  piano  nei  trenta  giorni successivi alla scadenza del
periodo di consultazione.
    2.  Nei  successivi trenta giorni l'assessore per il territorio e
l'ambiente  convoca  la  conferenza  programmatica  di cui al comma 3
dell'art. 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito
con   modificazioni  dalla  legge  11 dicembre  2000,  n.  365.  Alla
conferenza  partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino
idrografico   oggetto   del   progetto   di   piano.   La  conferenza
programmatica  esprime il parere previsto dal comma 4 dell'Art. 1-bis
del   decreto   legge   12 ottobre   2000,  n.  279,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresi'
conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di
bacino  e'  adottato,  su  proposta  dell'assessore  regionale per il
territorio  e  l'ambiente,  con  decreto del Presidente della Regione
previa  delibera della giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla conferenza programmatica.