Art. 2. Fondi globali e tabelle 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'Art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima. 4. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima. 5. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono piu' idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle indicate nella tabella F allegata alla presente legge.