Art. 2.
                       Fondi globali e tabelle
    1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'Art. 10
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed
integrazioni,  per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nelle
tabelle A  e  B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo  globale  destinato  alle spese correnti e per il fondo globale
destinato alle spese in conto capitale.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  lettera  c)  della legge
regionale  27 aprile  1999,  n.  10,  le  dotazioni  da  iscrivere in
bilancio  per  il  rifinanziamento  di  leggi di spesa sono stabilite
negli  importi  indicati,  per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
nella tabella C allegata alla presente legge.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  lettera  d)  della legge
regionale  27 aprile  1999,  n. 10, le autorizzazioni di spesa recate
dalle  leggi  indicate  nella  tabella D allegata alla presente legge
sono  ridotte  degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, nella tabella medesima.
    4.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  lettera  e)  della legge
regionale  27 aprile  1999,  n. 10, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata
alla  presente  legge  sono  rimodulate  degli importi stabiliti, per
ciascuno  degli  anni  finanziari  2001,  2002  e 2003, nella tabella
medesima.
    5.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  lettera  f)  della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in
quanto  i  relativi effetti sono esauriti o non sono piu' idonee alla
realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione
economico-finanziaria,  sono quelle indicate nella tabella F allegata
alla presente legge.