Art. 26.
                     Banca del sangue cordonale
    1.  Per  consentire  il potenziamento ed il miglior funzionamento
della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale,
di  cui  al  D.A.  n.  30449  del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  2001, una somma di lire mille
milioni  l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento e'
ridotto,  ogni  anno,  di  una  somma  pari  al ricavo ottenuto dalla
concessione  delle unita' ai centri trapianto che ne fanno richiesta.
La somma stanziata ogni anno e' utilizzata per il personale che opera
nella  banca, per le spese relative al trasferimento delle unita' dai
centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo
studio,  la  tipizzazione e la criopreservazione delle unita', per il
rinnovo  delle  attrezzature, per promuovere campagne di informazione
sulla  donazione  di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i
corsi  di  addestramento  per  il  personale  ostetrico  di  tutte le
divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della
Sicilia.  Ogni  anno  e'  presentata,  da  parte del responsabile del
servizio  trasfusionale  dell'azienda  di  Sciacca,  una  dettagliata
relazione   sull'attivita'  svolta.  Nella  relazione  si  deve  fare
riferimento  al numero di unita' criopreservate e al numero di unita'
cedute ai centri di trapianto di midollo.
    2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario
regionale.