Art. 26. Banca del sangue cordonale 1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento e' ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unita' ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno e' utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unita' dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unita', per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno e' presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unita' criopreservate e al numero di unita' cedute ai centri di trapianto di midollo. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.